Cassazione Civile, Ordinanza n. 10120/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto di servizi di lavanderia concluso tra le parti. La società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la controparte proponeva opposizione e il Tribunale rideterminava il credito, rigettando le domande riconvenzionali della società alberghiera (risarcimento danni per uso non appropriato degli ascensori da parte dei dipendenti della lavanderia e penale contrattuale per sospensione del servizio). In appello la società alberghiera contestava la CTU e il rigetto delle riconvenzionali; la Corte d'appello, dopo rinnovazione della consulenza, riformava solo parzialmente la decisione. In cassazione la società di lavanderia lamentava, con due motivi connessi, violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe affrontato la questione del costo orario di preparazione dei carrelli non devoluta al giudizio e comunque non oggetto di contraddittorio, e violazione degli artt. 132, 115 c.p.c. e degli artt. 1362, 1366 e 2735 c.c. per motivazione apparente/apodittica e per preteso errore di percezione delle risultanze della CTU. La società alberghiera, con ricorso incidentale, denunciava la falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. anziché dell'art. 1382 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la penale pattuita per la sospensione della fornitura, nonostante l'asserita inesistenza del proprio inadempimento alla data della comunicazione di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi della società di lavanderia, affermando che l'interpretazione della clausola contrattuale sulla preparazione giornaliera dei carrelli era plausibile e riservata al giudice di merito, che non vi era ultrapetizione perché il credito era stato contestato integralmente e la CTU d'appello era stata finalizzata alla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente motivato e che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è censurabile la mera insufficienza motivazionale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie nell'ambito dell'art. 1460 c.c., poiché la sospensione della fornitura da parte della lavanderia era reazione all'altrui mancato pagamento e non configurava l'ipotesi di penale prevista per la mancata fornitura giornaliera dei carrelli; la successiva quantificazione del credito non incideva su tale qualificazione. Spese compensate per reciproca soccombenza; dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato per entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice d'appello esamina una questione già compresa nell'oggetto della contestazione devoluta, specie se il credito è stato contestato integralmente e la CTU è stata disposta per ricostruire i rapporti dare-avere tra le parti.
art. 345 c.p.c.
Non sussiste violazione del divieto di domande/eccezioni nuove se la questione affrontata dal giudice di secondo grado è interna al thema decidendum devoluto con l'impugnazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è censurabile per motivazione solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non per la sola eventuale insufficienza o non condivisibilità.
art. 115 c.p.c.
La censura non è accolta perché la Corte d'appello ha fondato la decisione su una valutazione delle risultanze processuali e della CTU ritenuta legittima in sede di merito.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione della clausola contrattuale deve avvenire secondo i canoni ermeneutici; la scelta tra interpretazioni possibili spetta al giudice di merito se plausibile e non contraria alle regole legali.
art. 1366 c.c.
La clausola contrattuale è stata interpretata in modo coerente con un significato ragionevole e complessivo del regolamento negoziale.
art. 2735 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma la Corte non ravvisa un errore di percezione delle risultanze tali da integrare il vizio dedotto.
art. 360 c.p.c., n. 4
Il preteso errore di percezione della CTU non è stato ritenuto sussistente; la Corte d'appello ha esercitato il proprio apprezzamento di merito quale peritus peritorum.
art. 1382 c.c.
La penale contrattuale opera solo nell'ipotesi prevista dalla clausola; nel caso concreto non ricorreva la mancata fornitura dei carrelli secondo le modalità pattuite.
art. 1460 c.c.
La sospensione della prestazione è stata ricondotta all'eccezione di inadempimento, poiché la sospensione della fornitura era reazione al mancato pagamento della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola contrattuale, se plausibile e conforme ai canoni ermeneutici, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione solo perché ne esistano altre possibili e ugualmente sostenibili.
- Non integra ultrapetizione l'esame da parte del giudice di appello di una questione che rientra nel perimetro dell'impugnazione, quando la domanda originaria o l'appello abbiano investito integralmente il rapporto di dare e avere tra le parti.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito si arresta alla mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non potendo essere dedotta la semplice insufficienza argomentativa.
- La CTU può essere liberamente valutata dal giudice di merito, che agisce come peritus peritorum, scegliendo tra le soluzioni tecniche prospettate purché la decisione sia sorretta da una motivazione non apparente.
- La penale contrattuale non è dovuta quando la condotta della parte che dovrebbe corrisponderla sia giustificata dall'eccezione di inadempimento; in tal caso la vicenda va qualificata secondo l'art. 1460 c.c. e non secondo la clausola penale prevista per un diverso tipo di inadempimento.
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