Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2232/2026 - Roma, Sezione 1B

PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SELENZIO/INADEMPIMENTO serbato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel procedimento paraconcorsuale del 16/01/2025, non concluso entro i termini fissati rispettivamente per la "comunicazione al personale non inserito nella graduatoria dei motivi che ne hanno determinato l'esclusione", da adottare entro il 6/05/2025; nonchè per "l'esame delle istanze di revoca ed eventuale manovra di ripescaggio", entro il 5/06/2025

Giustizia amministrativa202514901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento serbato nel procedimento paraconcorsuale del 16 gennaio 2025, relativamente alla comunicazione dei motivi di esclusione dalla graduatoria e all'esame delle istanze di revoca e di eventuale ripescaggio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che non avrebbe concluso entro il 6 maggio 2025 il procedimento relativo alla comunicazione al personale non inserito in graduatoria dei motivi dell'esclusione, né entro il 5 giugno 2025 il procedimento relativo all'esame delle istanze di revoca e all'eventuale manovra di ripescaggio. Nel corso del giudizio il ricorrente ha evidenziato profili di coincidenza tra la presente controversia e una precedente causa definita dal TAR con sentenza appellata al Consiglio di Stato, chiedendo di attendere la decisione del gravame.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda sul silenzio. Ha ritenuto opportuno rinviare la causa a una successiva camera di consiglio, fissata per il 17 giugno 2026, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello relativo alla causa pregiudiziale. Il rinvio è stato disposto per evitare possibili contraddizioni tra decisioni giudiziarie, bilanciando l'esigenza di ragionevole durata del processo con quella di coerenza dell'ordinamento. La controparte non si è opposta alla richiesta di attesa.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizioni richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa presenta profili di pregiudizialità rispetto a una causa analoga già definita in primo grado ma pendente in appello, il giudice può rinviare la trattazione in attesa della decisione del giudice d'appello, qualora ciò sia necessario per prevenire contraddizioni tra giudicati.
  • Nel disporre il rinvio per pregiudizialità, il giudice deve bilanciare l'esigenza di ragionevole durata del processo con quella di coerenza dell'ordinamento e di uniformità delle decisioni giudiziarie.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.