Cassazione Penale, Sentenza n. 34902/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 13/07/2021 che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni: il ricorrente deduceva motivazione apparente in ordine all'attualità della pericolosità sociale, lamentando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 125, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che, nelle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e che il sindacato sulla motivazione sia possibile in sede di legittimità solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva già esaminato e respinto le censure sull'attualità della pericolosità; pertanto il ricorso alla Corte di cassazione risultava proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10 comma 3
"avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo"
Stabilisce il limite del ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione: ammesso solo per violazione di legge e con procedimento rapido in camera di consiglio; ciò limita il sindacato sulla motivazione ai soli casi di violazione di legge (motivazione inesistente o meramente apparente).
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 7 comma 1
Impone l'obbligo di motivazione del decreto applicativo della misura; dalla norma discende che in cassazione sono deducibili vizi di motivazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente, integrando una violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale forma di censura; la Corte ricorda che l'ambito di deducibilità in cassazione è più ristretto per le misure di prevenzione e che l'art. 606 non amplia tale ambito se la censura riguarda motivazioni già esaminate dal giudice d'appello.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte precisa che solo la motivazione inesistente o meramente apparente può costituire motivo di ricorso per violazione di legge.
Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce il limite del sindacato in cassazione sui provvedimenti di prevenzione: è esclusa la censura per illogicità manifesta nonché la deduzione di sottovalutazione di argomenti già presi in considerazione dal giudice, cui corrisponde la nozione di motivazione non inesistente né meramente apparente.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 4 (richiamata)
Norma storica richiamata per illustrare il quadro normativo antecedente che limitava il ricorso in cassazione nelle misure di prevenzione; richiamata a supporto della regola di ammissibilità per violazione di legge.
legge 31 maggio 1965, n. 575 art. 3 ter secondo comma (richiamata)
Richiamata in quanto parte del quadro normativo delle misure di prevenzione; conferma il principio che il ricorso in cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
art. 616, comma 1 c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e al pagamento a titolo di ammenda in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti sulle misure di prevenzione il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è un controllo pieno della motivazione come nei processi penali.
- La motivazione del decreto applicativo della misura può essere censurata in Cassazione solo se inesistente o meramente apparente: semplici contestazioni sulla valutazione della prova o sulla sottovalutazione di argomenti già considerati dal giudice d'appello non costituiscono motivazione apparente.
- Se la Corte d'appello ha esaminato e risposto alle censure relative all'attualità della pericolosità sociale, lo stesso motivo non può essere riproposto in Cassazione come vizio di motivazione salvo che sussista una motivazione effettivamente inesistente o meramente apparente.
- È importante contestare tempestivamente e con nettezza eventuali vizi di motivazione nelle prime fasi del giudizio di prevenzione; in Cassazione la possibilità di ottenere riforma è molto limitata.
- La presentazione di un ricorso manifestamente improcedibile o inammissibile può comportare la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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