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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49291/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale motivata dal mutamento della persona fisica del giudicante. Calderoli deduce abnormità del provvedimento e violazione della garanzia dell'immutabilità del giudice, sostenendo altresì che chi richiede la rinnovazione non deve motivare né giustificare il mancato consenso alla utilizzabilità delle prove mediante lettura; richiama l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 495, comma 4‑ter, cod. proc. pen. (quest'ultimo ritenuto non applicabile ratione temporis). Denuncia l'ordinanza come «abnorme» per avere il giudice esercitato la funzione fuori dai limiti normativamente stabiliti.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: l'ordinanza istruttoria emessa nel dibattimento è un provvedimento ordinatorio/processuale non decisorio e, secondo l'art. 586 cod. proc. pen., non è impugnabile autonomamente in Cassazione ma può essere contestata con l'impugnazione della sentenza finale; la categoria dell'abnormità è eccezionale e non può essere utilizzata quando l'ordinamento prevede un rimedio specifico differito (come l'impugnazione con la sentenza). Inoltre l'ordinanza impugnata risponde al modello legale, non provoca stasi processuale e quindi non è abnorme né strutturalmente né funzionalmente. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 525 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamata dal ricorrente come presidio del diritto alla rinnovazione/immutabilità del giudice; la Corte non si pronuncia sul merito di applicazione concreta di tale norma nel caso, limitandosi a osservare che esistono rimedi procedurali specifici e differiti per contestare provvedimenti dibattimentali

  • art. 495 cod. proc. pen., comma 4‑ter

    Invocata dal ricorrente ma dichiarata non applicabile ratione temporis al caso concreto; pertanto non ha inciso sulla decisione

  • art. 586 cod. proc. pen.

    «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza».

    La Corte interpreta questa norma come esclusione dell'impugnabilità autonoma in Cassazione delle ordinanze dibattimentali; le doglianze su tali provvedimenti devono essere esperite con l'impugnazione della sentenza finale, salvo espressa diversa previsione di legge

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato per spiegare che l'ordinanza istruttoria non rientra tra i provvedimenti tassativamente appellabili innanzi alla Corte di Cassazione in via autonoma; la Corte sottolinea la distinzione tra provvedimenti decisori (impugnabili) e provvedimenti ordinatori

Massime di principio

  • Le ordinanze istruttorie rese in dibattimento sono, di regola, provvedimenti ordinatori non impugnabili autonomamente in Cassazione: le relative doglianze devono essere proposte con l'impugnazione della sentenza definitiva (art. 586 c.p.p.).
  • La nozione giurisprudenziale di "abnormità" è eccezionale e restrittiva: non può essere utilizzata per aggirare rimedi processuali specifici già previsti dall'ordinamento.
  • La contestazione del rifiuto di rinnovare l'istruttoria per mutamento della persona del giudicante va valutata nel quadro dei rimedi ordinari (impugnazione della sentenza), salvo che la legge preveda espressamente un diverso canale impugnatorio.
  • Quando si impugna un provvedimento meramente ordinatorio, è fondamentale verificare preliminarmente l'esistenza o meno di un rimedio specifico e differito previsto dalla legge prima di invocare rimedi straordinari come l'abnormità.
  • La decisione negativa del giudice sulla rinnovazione dell'istruttoria, in assenza di un vizio che integri nullità o inutilizzabilità delle prove, difficilmente sarà qualificata come abnorme se rispetta il modello legale e non determina stasi processuale; in tal caso la parte soccombente può essere condannata alle spese e ad ammende.

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