Ordinanza n. 338/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza: - della sentenza n. 1283/2023 pronunciata nel giudizio iscritto al N. 2152/ 23 R.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata il 4 ottobre 2023, notificata il 12 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro in accoglimento della domanda della ricorrente D’angelo Maura ha statuito: “Dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente “prevista dall’art. 1 co. 121 L . 107/ 2015 per gli anni scolastici 2019/ 2020, 2020/ 2021, 2021/ 2022 e 2022/ 2023 e per l’effetto condanna il Ministero convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 2.000,00…”; - della sentenza Tribunale di Frosinone- Sezione Lavoro n. 303/ 24, emessa nel giudizio iscritto al N. 2252/ 23 R.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata in data 15 febbraio 2024, notificata il 12 marzo 2024, con la quale il Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro in accoglimento della domanda della ricorrente Salvucci Letizia ha statuito: “Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1 co. 121 L . 107/ 2015 per gli anni scolastici 2021/ 2022 e 2022/ 2023 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge…”; - della sentenza Tribunale di Frosinone- Sezione Lavoro n. 819/24, resa nel giudizio iscritto al N. 2264/ 23 R.G. nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata in data 30 aprile 2024, notificata il 4 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro in accoglimento della domanda della ricorrente Cipriani Anna ha statuito: “Dichiara il diritto della ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1 co. 121 L . 107/ 2015 per gli anni scolastici 2020/ 2021, 2021/ 2022 e 2022/ 2023 e per l’effetto condanna il Ministero convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di euro 1.500,00…”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro relative all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
La controversia
Tre docenti hanno proposto congiuntamente ricorso per l'ottemperanza a tre distinte sentenze del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro, tutte favorevoli alle ricorrenti e pronunciate nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le decisioni accertavano il diritto delle interessate a usufruire della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nei rispettivi dispositivi e condannavano il Ministero ad attivarla per importi pari, rispettivamente, a euro 2.000,00, euro 1.000,00 oltre interessi legali ed euro 1.500,00. Il Ministero non si è costituito. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso cumulativo, concernente l'esecuzione di tre diversi titoli giudiziali, nonché sulla ricevibilità del ricorso, per l'assenza agli atti della prova della notificazione del ricorso introduttivo.
La decisione
Il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha disposto un incombente interlocutorio: ha assegnato alle ricorrenti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la prova della notificazione del ricorso e, ove ritenuto opportuno, sintetiche note sulle questioni relative all'ammissibilità del ricorso cumulativo e alla ricevibilità per mancata prova della notifica. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Non è stata ancora adottata una decisione definitiva sull'ottemperanza.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al Collegio, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti prima della definizione della controversia; nel caso concreto la disposizione è stata utilizzata per consentire alle ricorrenti di interloquire sui dubbi di ammissibilità e ricevibilità.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamato nei titoli giudiziali da eseguire quale base normativa del diritto dei docenti alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La proposizione con un unico ricorso per l'ottemperanza di titoli giudiziali distinti può porre una questione di ammissibilità del ricorso cumulativo, che il giudice deve esaminare in relazione alla connessione tra le posizioni, gli obblighi amministrativi e i titoli da eseguire.
- Nel giudizio amministrativo, l'assenza agli atti della prova della notificazione del ricorso introduttivo può determinare un problema di ricevibilità, rispetto al quale il giudice può assegnare alla parte un termine per produrre la documentazione necessaria prima di definire la causa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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