Ordinanza n. 19/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina della Provincia di Foggia – Settore ambiente - n. 1704 del 13/10/2025 recante ad oggetto la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza 18,30 mw, in località “porta di ferro”, con installazione di moduli fotovoltaici n. 25.412 su inseguitori solari monoassiali da 720 w cadauno, da ubicarsi nel Comune di Troia (FG); - del parere del Comitato VIA della Provincia di Foggia del 16/01/2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina provinciale di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a un progetto di impianto agrivoltaico, unitamente al parere del Comitato VIA
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determina della Provincia di Foggia adottata nell’ambito dello screening preliminare previsto dall’art. 19 del d.lgs. 152/2006, concernente un impianto agrivoltaico di potenza pari a 18,30 MW da realizzare nel Comune di Troia, nonché il presupposto parere del Comitato VIA. Dal testo emerge che la ricorrente contestava le valutazioni provinciali relative al progetto, comprese quelle riguardanti la definizione del modello gestionale dell’attività agricola a regime e la conseguente qualificazione dell’impianto come agrivoltaico. Il giudice ha rilevato che l’Amministrazione aveva ritenuto generica la relazione prodotta dalla società, in quanto non riferita specificamente alla realtà agricola interessata, e che tali carenze istruttorie incidevano sulla corretta qualificazione dell’impianto e sulla possibilità di riconoscerne la natura agrivoltaica. Le ulteriori censure non sono analiticamente riportate nell’ordinanza, che rinvia ogni necessario approfondimento alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di delibazione sommaria, ha ritenuto che le censure non fossero assistite da un idoneo fumus boni iuris, considerando la tipologia di procedimento di screening ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e la discrezionalità tecnica e amministrativa attribuita all’Amministrazione in materia ambientale. Il Collegio ha inoltre valorizzato le carenze istruttorie evidenziate nel provvedimento impugnato circa il modello gestionale dell’attività agricola, reputandole rilevanti per stabilire se l’impianto potesse essere qualificato come agrivoltaico. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio prospettato è stato ritenuto recessivo rispetto alla prognosi cautelare sfavorevole e comunque privo dei requisiti di gravità e irreparabilità, trattandosi di un pregiudizio di carattere prettamente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 152/2006
screening preliminare per l’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale
Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è stato considerato dal giudice quale procedimento caratterizzato da discrezionalità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA previsto dall’art. 19 del d.lgs. 152/2006, la valutazione amministrativa è connotata da discrezionalità tecnica e amministrativa, sicché, nella fase cautelare, la sospensione dell’atto presuppone censure assistite da un adeguato fumus boni iuris.
- La specifica definizione del modello gestionale dell’attività agricola prevista a regime può assumere rilievo decisivo per la qualificazione di un impianto come agrivoltaico; una relazione generica e non riferita alla concreta realtà agricola interessata può giustificare, in sede cautelare, una prognosi negativa sulla fondatezza delle censure contro la valutazione amministrativa.
- Un pregiudizio di natura esclusivamente patrimoniale, se non accompagnato da elementi idonei a dimostrarne gravità e irreparabilità, non integra il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo.
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