Sentenza n. 5387/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento -della Determina di aggiudicazione Prot. n. 57327-25 adottata e comunicata in data 1.12.2025, con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata Ricoh Italia s.r.l., la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando Fuori MePA, ex art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023, preceduta da Avviso di Indagine di Mercato per l'acquisizione materiale hardware per sale Vdc Agenzia delle Entrate - Iniziativa n. 584- 2023 - RDA 52357 - GARA n. 5510616; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi, la proposta di aggiudicazione, nonché i verbali dell'organo preposto alla valutazione delle offerte, gli atti e/o i verbali con i quali la stazione appaltante ha valutato la congruità del prezzo offerto e positivamente concluso la valutazione e/o compiuto la verifica delle tutele equivalenti, il verbale di avvio della esecuzione, allo stato non noti ed ove adottato, nonché degli eventuali ordinativi effettuati dalla stazione appaltante nelle more e successivamente alla, eventuale, sottoscrizione del contratto di appalto; -nonché del contratto che dovesse essere stato nelle more stipulato fra resistente e controinteressata, con espressa richiesta da parte della ricorrente di subentro nel medesimo; e in ogni caso, per la declaratoria di inefficacia - del contratto di appalto che dovesse che dovesse essere stato nelle more stipulato fra resistente e controinteressata e l'accertamento della illegittimità del comportamento della stazione appaltante per la violazione dei doveri di cui all'art. 5 del d.lgs. 36/20223, stante il mancato riscontro alla motivata istanza di riesame inoltrata dalla ricorrente in data 17 dicembre 2025; la condanna - della resistente al risarcimento del danno, in forma specifica, stante la disponibilità della ricorrente all'esecuzione del contratto, e/o per equivalente, anche a titolo di responsabilità precontrattuale, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa ovvero determinata in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando per l'acquisizione di materiale hardware e servizi connessi, aggiudicata a un'altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché la sua offerta, caratterizzata da un ribasso molto inferiore alla media delle prime cinque offerte, non avrebbe rispettato le specifiche tecniche del capitolato. In particolare, l'aggiudicataria avrebbe omesso di quotare i costi dei pezzi di ricambio e una garanzia idonea ad assicurare la sostituzione degli apparati o dei componenti entro i termini previsti, indicando soltanto le ore dei tecnici e una generica garanzia elettronica del prodotto. La ricorrente ha inoltre contestato il giudizio positivo di non anomalia, sostenendo che il prezzo indicato per il servizio di sostituzione on site e per la manutenzione non avrebbe coperto i costi effettivi, comprese le trasferte e i pezzi di ricambio, con conseguente erosione dell'utile dichiarato. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 70, comma 4, 110, comma 5, e 1 del d.lgs. 36/2023, la violazione della lex specialis e dell'autovincolo, il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento e la violazione della parità di trattamento. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, anche a titolo di responsabilità precontrattuale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la lex specialis imponeva la presentazione della sola offerta economica, accompagnata da un dettaglio tecnico-economico contenente prezzi unitari omnicomprensivi per i beni e i servizi offerti. Il canone mensile di manutenzione doveva essere indicato unitariamente, senza la necessità di dettagliare le singole componenti di costo. Le prescrizioni relative alla fornitura dei pezzi di ricambio, alla sostituzione e ai tempi di ripristino costituivano modalità di esecuzione del servizio, non requisiti di partecipazione né elementi dell'offerta espressamente previsti a pena di esclusione. La loro inosservanza era sanzionata, nella fase esecutiva, mediante penali, salva la possibile risoluzione in caso di grave inadempimento. Non poteva quindi essere introdotto in via interpretativa un requisito di ammissione implicito, non previsto dalla legge di gara, poiché ciò avrebbe leso la buona fede dei concorrenti e la par condicio. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ricordato che la verifica dell'anomalia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La ricorrente aveva l'onere di dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà del giudizio di non anomalia, ma non aveva fornito elementi idonei a provare l'inattendibilità delle giustificazioni dell'aggiudicataria, relative all'impiego di risorse già disponibili e di partner distribuiti sul territorio, né aveva dimostrato l'incidenza media dei costi dei pezzi di ricambio o l'esistenza di costi di trasferta occultati. La stazione appaltante aveva inoltre richiesto e ricevuto informazioni dettagliate sulle componenti di costo e ricavo e sul costo della manodopera. Il giudizio di congruità non presentava pertanto manifeste o macroscopiche illogicità. Le domande di inefficacia, subentro e risarcimento sono state respinte in conseguenza del rigetto dell'impugnazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere 3.000 euro di spese a ciascuna delle parti resistenti e controinteressata, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato e i principi generali della contrattualistica pubblica sono richiamati nel quadro delle censure relative alla lex specialis, alla parità di trattamento e alla verifica dell'offerta.
art. 50, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023
Individua la procedura negoziata senza pubblicazione di bando utilizzata dalla stazione appaltante.
art. 50, comma 4, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023
È invocato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dell'offerta non conforme alle specifiche tecniche, ma il TAR esclude che le prescrizioni contestate costituiscano requisiti di ammissione o elementi dell'offerta previsti a pena di esclusione.
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica dell'anomalia; il giudice applica il criterio del sindacato limitato alle manifeste illogicità, irragionevolezze, arbitrarietà o travisamenti.
art. 5 d.lgs. 36/2023
È richiamato nella domanda di accertamento della violazione dei doveri di buona fede e correttezza per il mancato riscontro all'istanza di riesame, domanda assorbita dal rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una procedura aggiudicata al prezzo più basso richiede l'indicazione di prezzi unitari omnicomprensivi senza imporre il dettaglio delle singole componenti, l'omessa separata quotazione di specifiche prestazioni comprese nel servizio non determina l'esclusione, salvo che la legge di gara qualifichi espressamente tali elementi come requisiti di partecipazione o componenti essenziali dell'offerta a pena di esclusione.
- Le prescrizioni relative alla disponibilità di pezzi di ricambio, alle modalità di sostituzione e ai tempi di ripristino costituiscono condizioni di esecuzione quando la lex specialis non le configura espressamente come requisiti di ammissione o elementi dell'offerta. La loro violazione rileva nella fase esecutiva e può essere sanzionata con penali o, nei casi più gravi, con la risoluzione del contratto.
- La stazione appaltante non può introdurre in via interpretativa requisiti di ammissione impliciti, non chiaramente desumibili dalla lex specialis, poiché ciò viola la buona fede dei concorrenti e la parità di trattamento.
- Il giudizio di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica e il suo sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'intrinseca logicità, ragionevolezza, completezza dell'istruttoria e assenza di arbitrarietà o travisamento; il giudice non può sostituire la propria autonoma valutazione economica a quella della stazione appaltante.
- L'operatore economico che contesta il giudizio di non anomalia deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione amministrativa, evidenziando lacune giustificative o contrasti documentali non adeguatamente considerati; una contestazione meramente ipotetica sui costi di esecuzione non è sufficiente.
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