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Sentenza

Sentenza n. 2696/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a. del provvedimento del Prefetto della Provincia di Milano con numero identificativo -OMISSIS- - Protocollo -OMISSIS- -OMISSIS-AREA III PATENTI - riferimento protocollo procedimento -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 25 febbraio 2026; b. di ogni atto connesso, conseguenziale e presupposto, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che, sospendendo l’efficacia del precedente decreto di sospensione della patente, subordinava il rilascio del duplicato alla previa esibizione del certificato medico attestante la sottoposizione a visita medica

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento prefettizio emanato a seguito di un accertamento della Polizia stradale, contestando di essere stato alla guida del veicolo e il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza. Il precedente decreto prefettizio aveva disposto la sospensione provvisoria della patente e ordinato la sottoposizione a visita medica; tale decreto era stato impugnato davanti al Giudice di pace, che ne aveva sospeso l’efficacia esecutiva. Il nuovo provvedimento prefettizio consentiva il rilascio di un duplicato della patente soltanto previa esibizione del certificato medico. Il ricorrente ha dedotto violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, eccesso di potere per irragionevolezza, carenza istruttoria, mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dei principi di proporzionalità, obbligo di motivazione e art. 3 l. n. 241/1990, violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e dei doveri di correttezza e buona fede. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che il nuovo atto fosse meramente confermativo dell’ordine di revisione già contenuto nel precedente decreto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che l’ordine contenuto nel precedente decreto non fosse un ordine di revisione ex art. 128, comma 1, Codice della strada, nonostante l’erroneo richiamo normativo, bensì l’ordine di sottoporsi a visita medica previsto dall’art. 186, commi 7 e 8, per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza. Il provvedimento impugnato, subordinando il rilascio del duplicato alla presentazione del certificato medico, è stato qualificato come sospensione della patente fino all’esito della visita medica. Tale misura è stata ricondotta alla disciplina dell’art. 186 Codice della strada e ritenuta accessoria alla sospensione della patente connessa alla contestata violazione-reato. Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che le controversie concernenti sia la sospensione della patente ex art. 186 Codice della strada sia l’ordine accessorio di sottoposizione a visita medica spettano al giudice ordinario, individuato nel Giudice di pace competente. La diversa indicazione contenuta nell’atto prefettizio, secondo cui l’ordine di revisione sarebbe impugnabile davanti al TAR, non incide sul riparto di giurisdizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario presso il quale il giudizio può essere riproposto ai sensi di legge. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.

    La disposizione collega al rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza la sospensione della patente e l’ordine prefettizio di sottoporsi a visita medica.

  • art. 186, comma 8, d.lgs. 285/1992

    È la disposizione richiamata per la sottoposizione del conducente a visita medica conseguente alla sospensione della patente prevista dall’art. 186.

  • art. 119 d.lgs. 285/1992

    La visita medica è finalizzata all’accertamento dell’idoneità psicofisica alla guida.

  • art. 205 d.lgs. 285/1992

    Prevede l’opposizione davanti al giudice ordinario per i provvedimenti in materia di sanzioni relative alla circolazione stradale, secondo il riparto applicato dal giudice.

  • art. 223 d.lgs. 285/1992

    Rileva per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione cautelare della patente connessi a violazioni costituenti reato.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di prospettare d’ufficio la questione di difetto di giurisdizione, sottoponendola al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • La prescrizione prefettizia di sottoporsi a visita medica, adottata in connessione con la sospensione della patente conseguente al rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 Codice della strada, costituisce misura accessoria alla sospensione e non un autonomo ordine di revisione ex art. 128 Codice della strada, anche quando l’amministrazione richiami erroneamente quest’ultima disposizione.
  • La controversia relativa alla sospensione della patente prevista dall’art. 186 Codice della strada e alla connessa prescrizione di sottoporsi a visita medica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, da individuarsi nel Giudice di pace competente, e non alla giurisdizione amministrativa.
  • La qualificazione giuridica della misura impugnata dipende dal suo contenuto sostanziale: il provvedimento che subordina il rilascio del duplicato della patente alla presentazione del certificato medico equivale a una sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
  • L’indicazione contenuta nel provvedimento amministrativo circa la possibilità di ricorrere davanti al TAR non può attribuire al giudice amministrativo una giurisdizione che la legge assegna al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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