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Sentenza

Sentenza del 18/02/2015 n. 3197 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE - Fatturazione per operazioni inesistenti - Obbligo del versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Regime agevolativo di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 per il produttore agricolo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, sostenendo che la Cooperativa avesse indebitamente detratto l'IVA su fatture relative ad acquisti di latte formalmente emesse da soggetti diversi dai reali produttori. Le operazioni erano state ritenute soggettivamente inesistenti e la Cooperativa era stata considerata consapevole del meccanismo fraudolento, volto ad aggirare la disciplina delle quote latte. Secondo l'Agenzia, il regime speciale IVA previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 per i produttori agricoli non poteva prevalere sui principi generali che escludono la detrazione in caso di operazioni inesistenti. La Cooperativa ha contestato, con ricorso incidentale, l'opponibilità della simulazione e il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale della Cooperativa. Ha stabilito che l'IVA indicata in fatture per operazioni inesistenti è dovuta dall'emittente "fuori conto" e non può essere portata in detrazione dal destinatario, anche quando si applica un regime speciale o agevolativo come quello dell'art. 34. La consapevolezza della Cooperativa di partecipare al meccanismo fraudolento ha escluso la buona fede e il diritto alla detrazione. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. La Cooperativa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    L'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti è dovuta dall'emittente in via autonoma, come imposta "fuori conto", ma non attribuisce al destinatario il diritto di detrarla.

  • Art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione presuppone un acquisto reale di beni o servizi nell'esercizio dell'attività. Non è esercitabile per fatture relative a operazioni inesistenti, anche solo soggettivamente.

  • Art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il regime speciale IVA previsto per i produttori agricoli non deroga ai principi generali di indetraibilità dell'imposta in presenza di operazioni inesistenti o fraudolente.

  • Art. 26, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione contribuisce a escludere la possibilità di rettificare o detrarre l'imposta quando manca il presupposto sostanziale dell'operazione.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha potuto decidere direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

  • Art. 1415 c.c.

    La contestazione relativa all'opponibilità della simulazione non è stata esaminata nel merito perché il motivo era inammissibile e la CTR aveva accertato in fatto la mancanza di buona fede della Cooperativa.

  • Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997

    La richiesta di applicazione del regime sanzionatorio più favorevole è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza e mancata trascrizione dell'originaria impugnazione dell'avviso.

  • Art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997

    Il principio del favor rei consente l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole, purché la sanzione non sia divenuta definitiva; tuttavia, tale verifica deve essere adeguatamente documentata nel ricorso.

  • Art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove; la verifica della novità della contestazione sanzionatoria richiede la precisa indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione deve essere negato quando è dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione dell'IVA.

  • Regolamento CE n. 3950/1992

    La disciplina delle quote latte non può essere aggirata mediante fatturazioni e contratti simulati; il coinvolgimento consapevole in tale meccanismo può comportare conseguenze anche ai fini della detrazione IVA.

Massime di principio

  • L'IVA indicata in una fattura per un'operazione inesistente resta dovuta dall'emittente, ma non è detraibile dal destinatario perché manca l'effettivo acquisto del bene o servizio.
  • La regola sull'indetraibilità delle operazioni inesistenti prevale sui regimi IVA speciali o agevolativi, inclusi quelli previsti per determinati settori produttivi.
  • Per negare la detrazione al cessionario occorre un accertamento della sua consapevolezza, o almeno della sua conoscibilità, della frode; non è sufficiente la sola irregolarità commessa dal fornitore se il cessionario è estraneo e in buona fede.
  • La consapevolezza può essere desunta da elementi oggettivi e dalla partecipazione a schemi contrattuali o documentali simulati finalizzati ad aggirare norme di settore.
  • Le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla buona fede devono essere formulate come censure relative all'accertamento motivazionale o fattuale, non come semplice violazione di legge.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: occorre indicare o trascrivere gli atti processuali necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura.
  • Il principio del favor rei può operare sulle sanzioni tributarie non definitive, ma la parte deve dimostrare tempestivamente che la questione sanzionatoria era già stata validamente introdotta nel giudizio.

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