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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34433/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 12/10/2023 che aveva rigettato l'opposizione di Loffredo contro il provvedimento del 24/02/2022 che aveva dichiarato non espiata la pena di 2 mesi per esito negativo dell'affidamento in prova (periodo 11/12/2019-10/02/2020), aveva dichiarato inammissibile una richiesta di semilibertà e aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario e censura la motivazione come illogica e contraddittoria, sostenendo che le segnalazioni e procedimenti pendenti o condanne non definitive non potevano giustificare il diniego della detenzione domiciliare per una pena breve e che non era stata valutata l'assenza di concreto allarme sociale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto negativo l'esito dell'affidamento in prova in ragione del comportamento criminoso emerso (sorpreso il 16/12/2019 con tabacchi di contrabbando e numerosi carichi pendenti e talune condanne di primo grado per fatti successivi). La decisione ha ritenuto motivata e non illogica la valutazione sulla persistente propensione del ricorrente a comportamenti illeciti e sul rischio di recidiva non contenibile con la detenzione domiciliare; ha inoltre confermato l'inammissibilità della semilibertà per carenza di un progetto riabilitativo. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    citato dal ricorrente come parametro di censura

    Il ricorrente invocava l'art. 47 per criticare la valutazione negativa della misure alternative; la Corte ha ritenuto però che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato i criteri di valutazione della meritevolezza e della pericolosità sociale previsti dall'ordinamento penitenziario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    utilizzato come base per la condanna alle spese

    Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso

  • Cass. Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745-01

    giurisprudenza di riferimento citata in motivazione

    Principio secondo cui la detenzione domiciliare non può essere esclusa automaticamente per la mera persistenza di pericolosità sociale, salvo che lo stato detentivo domiciliare e le prescrizioni connesse non siano idonei a contenere il rischio di recidiva; qui il Tribunale ha ritenuto che la misura non sarebbe stata idonea a contenerlo

  • Cass. Sez. 7, ord. n. 14539 del 22/02/2024 (Zuppetti)

    citazione di recente prassi

    Conferma del principio che la valutazione sulla compatibilità della misura alternativa con la pericolosità sociale è rimessa al giudice di merito e può tener conto di elementi anche non definitivi

  • Cass. Sez. 7, ord. n. 23677 del 23/02/2023 (Maiorano), Rv. 284746-01

    precedente indicato nella decisione

    Ribadisce che, anche per misure speciali (es. detenzione domiciliare per madri), è necessario che la misura sia idonea a contenere il rischio di recidiva; principio applicato analogicamente nel caso in esame

Massime di principio

  • I giudici di sorveglianza possono utilizzare, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, anche elementi di fatto non ancora definiti da sentenze irrevocabili (carichi pendenti e sentenze di primo grado), purché ne enucleino la veridicità e ne diano adeguata motivazione
  • La detenzione domiciliare, pur essendo misura meno afflittiva e spesso favorita per pene brevi, non è automatica: può essere esclusa se il giudice ritiene che non sia idonea a contenere il rischio di recidiva
  • La mera esistenza di reati considerati di minore allarme sociale non impedisce al giudice di valutare che, per la specifica condotta e il contesto personale del detenuto, la misura alternativa sia inadeguata
  • Per l'ammissione a semilibertà è necessario un progetto reale e funzionale alla riabilitazione; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità dell'istanza
  • Le censure di merito sulla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è coerente, completa e priva di macroscopiche illogicità

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