Cassazione Penale, Sentenza n. 34433/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 12/10/2023 che aveva rigettato l'opposizione di Loffredo contro il provvedimento del 24/02/2022 che aveva dichiarato non espiata la pena di 2 mesi per esito negativo dell'affidamento in prova (periodo 11/12/2019-10/02/2020), aveva dichiarato inammissibile una richiesta di semilibertà e aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario e censura la motivazione come illogica e contraddittoria, sostenendo che le segnalazioni e procedimenti pendenti o condanne non definitive non potevano giustificare il diniego della detenzione domiciliare per una pena breve e che non era stata valutata l'assenza di concreto allarme sociale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto negativo l'esito dell'affidamento in prova in ragione del comportamento criminoso emerso (sorpreso il 16/12/2019 con tabacchi di contrabbando e numerosi carichi pendenti e talune condanne di primo grado per fatti successivi). La decisione ha ritenuto motivata e non illogica la valutazione sulla persistente propensione del ricorrente a comportamenti illeciti e sul rischio di recidiva non contenibile con la detenzione domiciliare; ha inoltre confermato l'inammissibilità della semilibertà per carenza di un progetto riabilitativo. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
citato dal ricorrente come parametro di censura
Il ricorrente invocava l'art. 47 per criticare la valutazione negativa della misure alternative; la Corte ha ritenuto però che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato i criteri di valutazione della meritevolezza e della pericolosità sociale previsti dall'ordinamento penitenziario
art. 616 cod. proc. pen.
utilizzato come base per la condanna alle spese
Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso
Cass. Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745-01
giurisprudenza di riferimento citata in motivazione
Principio secondo cui la detenzione domiciliare non può essere esclusa automaticamente per la mera persistenza di pericolosità sociale, salvo che lo stato detentivo domiciliare e le prescrizioni connesse non siano idonei a contenere il rischio di recidiva; qui il Tribunale ha ritenuto che la misura non sarebbe stata idonea a contenerlo
Cass. Sez. 7, ord. n. 14539 del 22/02/2024 (Zuppetti)
citazione di recente prassi
Conferma del principio che la valutazione sulla compatibilità della misura alternativa con la pericolosità sociale è rimessa al giudice di merito e può tener conto di elementi anche non definitivi
Cass. Sez. 7, ord. n. 23677 del 23/02/2023 (Maiorano), Rv. 284746-01
precedente indicato nella decisione
Ribadisce che, anche per misure speciali (es. detenzione domiciliare per madri), è necessario che la misura sia idonea a contenere il rischio di recidiva; principio applicato analogicamente nel caso in esame
Massime di principio
- I giudici di sorveglianza possono utilizzare, ai fini della valutazione della pericolosità sociale, anche elementi di fatto non ancora definiti da sentenze irrevocabili (carichi pendenti e sentenze di primo grado), purché ne enucleino la veridicità e ne diano adeguata motivazione
- La detenzione domiciliare, pur essendo misura meno afflittiva e spesso favorita per pene brevi, non è automatica: può essere esclusa se il giudice ritiene che non sia idonea a contenere il rischio di recidiva
- La mera esistenza di reati considerati di minore allarme sociale non impedisce al giudice di valutare che, per la specifica condotta e il contesto personale del detenuto, la misura alternativa sia inadeguata
- Per l'ammissione a semilibertà è necessario un progetto reale e funzionale alla riabilitazione; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità dell'istanza
- Le censure di merito sulla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è coerente, completa e priva di macroscopiche illogicità
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