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Ordinanza

Ordinanza n. 4083/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202607355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento e annotazione nel Casellario informatico dell'impresa della risoluzione contrattuale per grave inadempimento relativa a una concessione di finanza di progetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’annotazione ANAC relativa alla risoluzione, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, del contratto di finanza di progetto avente a oggetto la ristrutturazione e il restauro di blocchi loculi e la gestione di servizi cimiteriali. Ha sostenuto che la segnalazione e l’annotazione non avrebbero dovuto riguardarla, perché non aveva assunto obbligazioni contrattuali, gravanti esclusivamente sulla società di progetto concessionaria. Non ha invece dedotto la manifesta infondatezza dei fatti posti a fondamento della risoluzione né la manifesta insussistenza dei presupposti per la risoluzione. La domanda cautelare è stata esaminata anche sotto il profilo dell’esercizio del contraddittorio procedimentale e dell’utilità dell’annotazione per le finalità del Casellario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nel sommario esame proprio della fase cautelare, insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’annotazione. Ha richiamato i principi secondo cui ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e l’utilità della notizia per le finalità del Casellario, senza sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento. L’obbligo di motivazione sull’utilità è attenuato per le risoluzioni contrattuali, normalmente rilevanti quali illeciti professionali gravi, salvo elementi straordinari idonei a escluderne l’utilità concreta. Nel caso concreto, la società di progetto è una società di scopo costituita per l’esecuzione del contratto, mentre i soci restano solidalmente responsabili del buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al collaudo; pertanto non è stata ravvisata, con riguardo alla ricorrente, l’assenza evidente di utilità dell’annotazione per la valutazione della sua affidabilità da parte delle stazioni appaltanti. Il Collegio ha inoltre ritenuto correttamente esercitato il contraddittorio, poiché l’annotazione riportava anche le tesi difensive della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 2 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per insussistenza dei relativi presupposti nella fase di sommario esame.

  • art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016

    Individua il contratto di finanza di progetto cui si riferisce la risoluzione annotata.

  • art. 184 d.lgs. 50/2016

    La società di progetto è una società di scopo; il suo subentro non costituisce cessione del contratto e i soci restano solidalmente responsabili del buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al collaudo dell’opera.

  • art. 108 d.lgs. 50/2016

    Costituisce la base normativa della risoluzione contrattuale oggetto di segnalazione e annotazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e l’utilità concreta della notizia rispetto alle finalità del Casellario, senza sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento contrattuale.
  • La risoluzione di un contratto pubblico disposta per grave inadempimento costituisce, in via ordinaria, una notizia utile ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico; perciò l’obbligo di motivare specificamente tale utilità può essere attenuato, salvo che emergano evidenti circostanze straordinarie idonee a escluderla in concreto.
  • La società di progetto costituita per l’esecuzione di una concessione è una società di scopo e il suo subentro non integra cessione del contratto; i soci restano solidalmente responsabili del buon adempimento degli obblighi del concessionario fino all’emissione del certificato di collaudo dell’opera.
  • L’annotazione riferita anche ai soci della società di progetto non è manifestamente priva di utilità quando, alla luce della loro responsabilità solidale e dell’attività imprenditoriale svolta, può fornire alle stazioni appaltanti elementi per valutare la loro affidabilità in successive procedure di gara.
  • Il contraddittorio nel procedimento di annotazione è adeguatamente assicurato quando l’annotazione espone, anche in sintesi, le tesi difensive formulate dall’operatore interessato.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANACTutela cautelare
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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