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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51691/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2023 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida e sequestro probatorio relativo a più beni, tra i quali un motociclo KTM 525 con numero di telaio punzonato. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge perché il reato presupposto (ricettazione) non sarebbe stato correttamente individuato e non sarebbe consentito al Tribunale del riesame integrare il capo di incolpazione provvisorio; (ii) mancata o apparente motivazione rispetto alla documentazione difensiva e all'assenza dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà di ricevere/acquistare/occultare beni di provenienza delittuosa).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile perché, nelle materie di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (in senso ampio). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma del sequestro: ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata che ammette la valutazione della provenienza delittuosa attraverso prove logiche (ad es. punzonatura del telaio come indizio di occultamento della provenienza delittuosa) e ha osservato che, in sede di sequestro, è sufficiente il fumus commissio del reato senza accertamento pieno del reato o dell'elemento soggettivo. Ha quindi respinto i motivi come manifestamente infondati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, norma di natura procedurale che giustifica il rito seguito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare una somma di euro 3.000

  • Cass. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Giurisprudenza richiamata per definire la nozione di "violazione di legge" ammessa in cassazione: include errores in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice

  • Cass. Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009

    Principio secondo cui, ai fini della ricettazione e in sede di misure cautelari, non è necessario un accertamento giudiziale del delitto presupposto né dei suoi autori; il giudice può fondarsi su prove logiche per desumere la provenienza delittuosa (es. punzonatura del telaio come indizio di occultamento)

  • Cass. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019

    Principio secondo cui, nel riesame del sequestro probatorio, il tribunale verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini; non è tenuto a un giudizio di merito sull'elemento soggettivo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (intesa in senso ampio: errores di diritto/procedura o vizi motivazionali radicali).
  • In sede di sequestro probatorio è sufficiente la presenza di un fumus commissio del reato; non occorre l'accertamento pieno del reato o dei suoi autori.
  • Il tribunale del riesame può desumere la possibile illiceità della provenienza di un bene da indizi logici (es. manomissione o punzonatura del telaio) quando ciò risulti compatibile con un criterio di normalità.
  • In sede di riesame non è obbligatorio accertare l'elemento soggettivo del reato; il controllo riguarda l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare il sequestro per acquisire ulteriori prove.
  • Ricorsi generici o privi di specifici profili di illegittimità/ carenze motivazionali saranno dichiarati manifestamente infondati e inammissibili; l'atto può comportare condanne alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.

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