Cassazione Penale, Sentenza n. 51691/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/06/2023 che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di convalida e sequestro probatorio relativo a più beni, tra i quali un motociclo KTM 525 con numero di telaio punzonato. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge perché il reato presupposto (ricettazione) non sarebbe stato correttamente individuato e non sarebbe consentito al Tribunale del riesame integrare il capo di incolpazione provvisorio; (ii) mancata o apparente motivazione rispetto alla documentazione difensiva e all'assenza dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà di ricevere/acquistare/occultare beni di provenienza delittuosa).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile perché, nelle materie di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (in senso ampio). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma del sequestro: ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata che ammette la valutazione della provenienza delittuosa attraverso prove logiche (ad es. punzonatura del telaio come indizio di occultamento della provenienza delittuosa) e ha osservato che, in sede di sequestro, è sufficiente il fumus commissio del reato senza accertamento pieno del reato o dell'elemento soggettivo. Ha quindi respinto i motivi come manifestamente infondati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, norma di natura procedurale che giustifica il rito seguito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare una somma di euro 3.000
Cass. Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Giurisprudenza richiamata per definire la nozione di "violazione di legge" ammessa in cassazione: include errores in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice
Cass. Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009
Principio secondo cui, ai fini della ricettazione e in sede di misure cautelari, non è necessario un accertamento giudiziale del delitto presupposto né dei suoi autori; il giudice può fondarsi su prove logiche per desumere la provenienza delittuosa (es. punzonatura del telaio come indizio di occultamento)
Cass. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019
Principio secondo cui, nel riesame del sequestro probatorio, il tribunale verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini; non è tenuto a un giudizio di merito sull'elemento soggettivo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge (intesa in senso ampio: errores di diritto/procedura o vizi motivazionali radicali).
- In sede di sequestro probatorio è sufficiente la presenza di un fumus commissio del reato; non occorre l'accertamento pieno del reato o dei suoi autori.
- Il tribunale del riesame può desumere la possibile illiceità della provenienza di un bene da indizi logici (es. manomissione o punzonatura del telaio) quando ciò risulti compatibile con un criterio di normalità.
- In sede di riesame non è obbligatorio accertare l'elemento soggettivo del reato; il controllo riguarda l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare il sequestro per acquisire ulteriori prove.
- Ricorsi generici o privi di specifici profili di illegittimità/ carenze motivazionali saranno dichiarati manifestamente infondati e inammissibili; l'atto può comportare condanne alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.
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