Cassazione Penale, Sentenza n. 26277/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta documentale semplice, aveva confermato la responsabilità dell’imputato, quale amministratore unico di una società poi fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e per causazione del fallimento mediante operazioni dolose, con aggravanti del rilevante danno patrimoniale e della pluralità dei fatti di bancarotta, rideterminando la pena e le pene accessorie. Nel ricorso per cassazione l’imputato deduceva, con tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla bancarotta per distrazione, sostenendo che le uscite di cassa contestate erano state in gran parte compensate da entrate riparatorie, che il deficit finale della società era minimo e che la Corte non aveva adeguatamente verificato offensività concreta e dolo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla causazione del fallimento mediante operazioni dolose, contestando la sussistenza del coefficiente soggettivo della prevedibilità del dissesto rispetto al rilascio di fideiussioni, valorizzando la risalenza delle garanzie, la loro asserita routine bancaria, la presenza di fideiussioni personali della famiglia e di garanzie del Fondo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, assumendo che l’impatto delle fideiussioni era stato ridotto da altre garanzie e che la Corte avrebbe dovuto valorizzare tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è reato di pericolo concreto, integrato dal distacco di risorse dal patrimonio sociale senza un corrispettivo e senza interesse dell’impresa, sicché non rileva che il deficit finale sia poi risultato contenuto o che il dissesto sia stato causato anche da altre vicende. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione del rilascio e rinnovo di fideiussioni, in favore di altra società della medesima area familiare e per importi superiori al patrimonio della società garante, come operazioni dolose causalmente idonee a provocare il fallimento, osservando che la prevedibilità del dissesto era desumibile in concreto dalla consistenza delle garanzie, dalla loro funzione di favorire terzi estranei all’impresa e dall’assenza di vantaggi per la fallita. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione atteneva a un profilo sanzionatorio già sostanzialmente precluso e comunque infondato nel merito, non essendo il danno di speciale tenuità alla luce dell’ammontare delle fideiussioni e delle distrazioni accertate.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
art. 223 r.d. 267/42
norma base della bancarotta impropria richiamata per la bancarotta per causazione del fallimento mediante operazioni dolose e per il raccordo con la bancarotta patrimoniale.
art. 216 r.d. 267/42
richiamato come disposizione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.
art. 219 r.d. 267/42
richiamato in relazione all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e alle aggravanti contestate.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
configura un reato di danno, causalmente orientato, con elemento soggettivo caratterizzato dalla volontà e consapevolezza delle operazioni dolose e dalla prevedibilità concreta del dissesto.
art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.
richiamato per delineare la bancarotta fraudolenta patrimoniale come fattispecie di pericolo concreto, incentrata su atti immediatamente depauperativi.
art. 223, comma 1, l. fall.
richiamato come base del richiamo della bancarotta fraudolenta patrimoniale nell’ambito della bancarotta impropria.
art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.
richiamato per affermare che il fallimento causato da operazioni dolose richiede la consapevolezza dell’operazione pregiudizievole e la prevedibilità concreta del dissesto, non la volontà dell’evento fallimentare.
art. 4.4 del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005
richiamato dalla difesa e disatteso in quanto non idoneo a escludere, nel caso concreto, la piena rilevanza delle fideiussioni prestate da privati.
art. 649 cod. proc. civ.
menzionato solo come riferimento processuale della pronuncia di merito isolata richiamata dalla difesa.
D.M. 3 ottobre 2022
richiamato per escludere che la disciplina evocata dalla difesa fosse applicabile alle fideiussioni rilasciate da privati.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione integra un reato di pericolo concreto: è sufficiente che beni o risorse vengano distaccati dal patrimonio sociale senza un corrispettivo effettivo e senza un interesse dell’impresa, non occorrendo che la condotta abbia causato direttamente il dissesto o il fallimento.
- Per valutare la distrazione, il giudice deve considerare la concreta idoneità dell’atto a pregiudicare la garanzia dei creditori, potendo valorizzare il contesto societario, le cointeressenze dell’amministratore e l’assenza di utilità per la società; tuttavia, quando l’atto è intrinsecamente e oggettivamente depauperativo, il richiamo agli indici di fraudolenza non è decisivo per negarne la tipicità.
- Ai fini della bancarotta per distrazione non assume rilievo decisivo che il deficit finale della società sia contenuto o che parte del passivo sia spiegata da altri costi: ciò che conta è l’effettiva sottrazione di risorse alla garanzia dei creditori.
- Il fallimento cagionato mediante operazioni dolose è fattispecie di danno e non di pericolo: richiede condotte complesse, articolate o di sviamento gestionale che producano indirettamente l’impoverimento del patrimonio e un nesso causale con il dissesto.
- Nelle operazioni dolose la componente soggettiva non esige la volontà del fallimento, ma la consapevolezza e volontà delle operazioni pregiudizievoli e la prevedibilità concreta del dissesto quale loro effetto; la prevedibilità deve essere accertata in concreto e non per automatismi astratti.
- Il rilascio o rinnovo di garanzie fideiussorie in favore di terzi, in assenza di interesse della società garante e per importi eccedenti il suo patrimonio, può integrare operazione dolosa idonea a fondare la responsabilità per fallimento causato da tali operazioni, specie se l’escussione delle garanzie ha effettivamente determinato il dissesto.
- L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione del pregiudizio complessivo derivante dal reato in termini assoluti; non è sufficiente richiamare percentuali sul patrimonio o la presenza di garanzie concorrenti se l’entità delle condotte dannose resta oggettivamente significativa.
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