Cassazione Civile, Ordinanza n. 12935/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, sottoscritta dalle parti rinuncianti e dai rispettivi difensori, nonché dell'accettazione dell'università resistente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le relative spese. Non vi è stata decisione nel merito sulla revocazione, poiché il processo si è chiuso per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia originava da un contratto di locazione stipulato tra un privato e un'università avente a oggetto un complesso immobiliare risultato non conforme alle prescritte autorizzazioni e ai nulla osta amministrativi. Nel giudizio di merito, sulla base di una clausola risolutiva espressa, era stata dichiarata la risoluzione del contratto e il locatore era stato condannato a restituire i canoni indebitamente percepiti. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il successivo ricorso per cassazione del locatore era stato dichiarato inammissibile. Gli eredi del locatore hanno quindi proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza di inammissibilità. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, sia i ricorrenti sia una controinteressata adesiva hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dall'università, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue e le spese possono essere compensate
art. 391-bis c.p.c.
norma richiamata in apertura quale base del ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente sottoscritta dalle parti rinuncianti e dai difensori, accompagnata dall'accettazione della controparte quando necessaria, comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- La revocazione di un'ordinanza della Corte di cassazione è processualmente proponibile nei limiti previsti dall'art. 391-bis c.p.c., ma la sopravvenuta rinuncia rende inutile ogni esame del merito del rimedio straordinario.
Come è indicizzato
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