Cassazione Civile, Ordinanza n. 08363/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente impugnava, in Cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi contro cartelle di pagamento relative a imposte per gli anni 1994, 1995 e 1996 e contro successive intimazioni di pagamento. Con l’unico motivo deduceva violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che gli atti fossero radicalmente invalidi perché sottoscritti da soggetto non legittimato. La Corte ha però rilevato che in appello la questione trattata riguardava la correttezza della notifica delle cartelle, mentre la censura sulla sottoscrizione era nuova in Cassazione. Ha inoltre osservato che, per le cartelle esattoriali e gli atti analoghi, opera la presunzione di riferibilità all’ufficio, sicché non rileva il mero profilo del soggetto materialmente firmatario, purché l’atto sia imputabile all’organo titolare del potere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché nuovo rispetto al thema decidendum del giudizio di merito e, comunque, infondato nel merito, poiché la validità dell’atto dipende dalla sua riferibilità all’ufficio che lo ha emanato e non dal nominativo del firmatario materiale. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; nulla è stato disposto verso l’agente della riscossione rimasto intimato e non costituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატativo.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per gli avvisi di accertamento la mancanza di sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato direttivo delegato comporta nullità; il tema della legittimazione alla sottoscrizione va distinto da quello dell’accesso alla dirigenza.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura di invalidità dell’atto, ma non ritenuta decisiva dalla Corte nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha però valorizzato la questione della novità del motivo e la presunzione di riferibilità dell’atto all’ufficio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere indicazioni specifiche degli atti e della loro collocazione processuale, ma senza un formalismo eccessivo; resta però necessario che la questione sia stata dedotta in sede di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 16 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato solo per descrivere la definizione agevolata/condono cui si riferivano i carichi iscritti a ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio e già entro il perimetro del tema decidendum.
- Ai fini della validità delle cartelle di pagamento e di altri atti impositivi privi di una sanzione espressa sulla firma, rileva la loro sicura riferibilità all’ufficio o all’organo titolare del potere, non il solo dato materiale del sottoscrittore.
- La contestazione della sottoscrizione dell’atto amministrativo richiede, se la questione è stata tempestivamente posta, la verifica del corretto esercizio del potere; ma tale verifica non è necessaria quando la censura sia nuova e quindi inammissibile.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale degli atti, ma richiede indicazione puntuale del loro contenuto e della loro collocazione nel fascicolo di merito.
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