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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30605/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario conveniva in giudizio i vicini chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio esercitata sul proprio fondo e, secondo quanto valorizzato dalla Corte di cassazione, anche la regolamentazione del confine tra i fondi. I convenuti si costituivano e proponevano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'usucapione del diritto di passaggio e, in sostanza, di una porzione di suolo. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) omessa pronuncia sulla domanda di regolamento di confine, in violazione degli artt. 950 c.c. e 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2697, 2700, 2702 e 950 c.c. per avere la Corte territoriale ricostruito il confine valorizzando le mappe catastali anziché i titoli, senza prima accertare se il confine risultasse certo o incerto dai titoli; 3) violazione degli artt. 2697, 2721, 2724, 949, 2727 e 2729 c.c. per la ritenuta errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al rigetto della negatoria servitutis.

La decisione

La Corte di cassazione non ha condiviso la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. e ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso. Ha affermato che, nella regolamentazione del confine tra fondi, il giudice deve anzitutto accertare la certezza o incertezza del confine sulla base dei titoli di proprietà; solo se i titoli non offrono indicazioni univoche è consentito ricorrere ad altri elementi di prova, incluse le mappe catastali. Poiché la sentenza impugnata non conteneva un accertamento espresso sulla certezza/incertezza del confine fondato sui titoli, la Corte ha cassato la decisione in relazione alle censure accolte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Nella controversia sulla regolazione del confine il giudice deve prima verificare la certezza o incertezza del confine sulla base dei titoli; le mappe catastali sono utilizzabili solo in via integrativa quando i titoli non consentano una determinazione univoca.

  • art. 112 c.p.c.

    È censurabile l'omessa pronuncia sulla domanda di regolamento di confine proposta dalla parte.

  • art. 2697 c.c.

    La censura richiamava il riparto dell'onere probatorio in relazione alla prova del confine e della servitù; la Corte ha valorizzato la necessità di un corretto accertamento probatorio dei titoli.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato come norma sulla prova documentale, nel contesto della contestazione all'uso delle mappe catastali rispetto ai titoli.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato come norma sulla prova documentale, nel contesto della contestazione all'uso delle mappe catastali rispetto ai titoli.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove testimoniali e presuntive.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove testimoniali e presuntive.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato in relazione alla negatoria servitutis e al rigetto della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nella censura relativa al ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nella censura relativa al ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha esaminato e disatteso la proposta di definizione del giudizio formulata in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per i primi due motivi di ricorso, denunciando violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione/omesso esame nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Nella regolamentazione del confine tra fondi limitrofi, il giudice deve prima accertare se il confine sia determinabile con certezza dai titoli di proprietà; solo in caso di incertezza può ricorrere ad altri mezzi di prova, comprese le mappe catastali.
  • L'utilizzo delle risultanze catastali nella ricostruzione del confine ha carattere sussidiario e non può sostituire l'esame prioritario dei titoli.
  • La censura in cassazione non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo che si deduca un vizio effettivo nei limiti del sindacato di legittimità; tuttavia, quando manchi l'accertamento richiesto dalla norma sostanziale, la doglianza può essere fondata.
  • L'omesso esame della domanda di regolamento di confine integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione non si pronunci su una domanda ritualmente proposta.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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