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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza definitiva n. 100 del 24 febbraio 2025, RGN. 271/2024, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 24 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva n. 100 del 24 febbraio 2025 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente il contributo relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, nella misura di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, ottemperando quindi solo parzialmente al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al riconoscimento del capitale. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l'Amministrazione all'esecuzione integrale, senza tuttavia fornire indicazioni utili per una tempestiva soluzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudicato civile era rimasto ineseguito quanto al pagamento del capitale riconosciuto. Ha quindi nominato quale commissario ad acta, per l'esecuzione sostitutiva della parte non adempiuta, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere della domanda di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Individuato nella sentenza civile quale base normativa del contributo relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato da parte dell'amministrazione non impedisce l'accoglimento della domanda, che può essere limitato alla parte della statuizione rimasta ineseguita.
  • Quando l'amministrazione non adempie tempestivamente a una sentenza esecutiva e non offre concrete indicazioni per una definizione spontanea, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva degli obblighi ancora non adempiuti.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega e con un termine giudiziale per l'adempimento; in tal caso, se si tratta di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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