Sentenza n. 856/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento PG. -OMISSIS- del 10 novembre 2020, con il quale è stato disposto “l'annullamento degli effetti delle SCIA (Progr. N. -OMISSIS- Progr. -OMISSIS-) e della relativa agibilità (P.G. -OMISSIS-)” nonché ordinata “la demolizione delle opere abusivamente realizzate rispristinando lo stato dei luoghi all'ultimo stato legittimamente assentito, il tutto entro il termine perentorio di NOVANTA giorni (90gg) dalla notifica della presente ordinanza, garantendo comunque situazione di sicurezza in ogni luogo”, comunicato al Condominio ricorrente e ai ricorrenti in proprio con comunicazione trasmessa a mezzo pec dal Comune di Milano in data 20 aprile 2023 (Doc. 1); - di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e/o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi espressamente inclusi il parere dell'Ufficio Fognatura Privata – Area Sportello Unico Edilizia, del 5 ottobre 2020 (P.G. n. -OMISSIS-), nonché le comunicazioni di avvio del procedimento, rispettivamente, del 23 gennaio 2018 (P.G. n. -OMISSIS- – n. -OMISSIS- – n. -OMISSIS-) – unitamente alla conferma di avvio del procedimento del 15 febbraio 2019 (-OMISSIS-) – e del 24 febbraio 2020 (-OMISSIS-), nonché, in quanto occorra, ed in parte qua della deliberazione di Consiglio Comunale del 2 ottobre 2014, n. -OMISSIS- (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 26 novembre 2014, n. 48), recante la definitiva approvazione del Regolamento Edilizio del Comune, limitatamente agli artt. 74, comma 1, lettera e) e 90, comma 2 del Regolamento stesso e nei termini meglio indicati nella parte motiva del presente ricorso,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento in autotutela delle SCIA e dell'agibilità, con ordine di demolizione integrale e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 10 novembre 2020, comunicato loro soltanto il 20 aprile 2023, deducendo: violazione dell'art. 3 e dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per motivazione indeterminata e carente, difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei presupposti; violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dell'art. 86, comma 3, del regolamento edilizio, quanto alle distanze; violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, degli artt. 74, comma 1, lettera e), e 90, comma 2, del regolamento edilizio e dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014; violazione della normativa regionale e paesaggistica, nonché delle linee guida per l'esame paesistico dei progetti; violazione degli artt. 10-bis e 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché lo stesso provvedimento era stato già annullato con sentenza del TAR resa in altro giudizio promosso dalla società costruttrice. I ricorrenti hanno sostenuto di conservare un autonomo interesse a una pronuncia di merito a tutela della loro posizione di proprietari.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione del Comune e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il provvedimento impugnato aveva effetti unitari e inscindibili, poiché riguardava un unico edificio condominiale; il suo annullamento giurisdizionale nel precedente giudizio promosso dalla società costruttrice ne ha determinato la rimozione retroattiva dal mondo giuridico con efficacia erga omnes, compresi il condominio e gli acquirenti delle singole unità immobiliari. La posizione dei ricorrenti, minacciata dall'ordine di demolizione, risultava quindi integralmente e stabilmente tutelata, senza necessità di una nuova decisione di merito. Il Collegio ha richiamato, senza esaminarle nuovamente, le ragioni dell'annullamento già pronunciato: superamento del termine ragionevole per l'autotutela, carenza di motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale e sull'affidamento dei privati, sproporzione della demolizione integrale rispetto alle difformità contestate, nonché carenze istruttorie e travisamento dei fatti. In considerazione della tardiva comunicazione del provvedimento e della sua successiva illegittimità accertata in altro giudizio, il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e al rimborso delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Nel precedente giudizio, il provvedimento di autotutela è stato ritenuto illegittimo per superamento del termine ragionevole e per carenza di motivazione sull'interesse pubblico e sull'affidamento dei privati.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle distanze.
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alle contestate disposizioni del regolamento edilizio.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo produce effetti unitari e inscindibili su un unico bene, il suo annullamento giurisdizionale in un giudizio promosso da uno dei soggetti interessati rimuove l'atto con efficacia retroattiva anche nei confronti degli altri soggetti titolari di posizioni derivanti dal medesimo atto, sicché i loro ricorsi autonomi possono divenire improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta caducazione integrale dell'atto impugnato determina l'improcedibilità del ricorso quando l'interesse del ricorrente alla tutela è stato pienamente e stabilmente soddisfatto e non residuano utilità concrete conseguibili mediante una pronuncia di merito.
- L'annullamento in autotutela di titoli edilizi, accompagnato dalla demolizione integrale di un edificio, richiede il rispetto del termine ragionevole, una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale distinto dal mero ripristino della legalità, la ponderazione dell'affidamento dei privati e una verifica di proporzionalità della misura demolitoria.
- La demolizione integrale di un complesso immobiliare è misura estrema e può essere giustificata soltanto quando l'abuso impedisca di individuare una porzione legittima dell'edificio; difformità minime, localizzate o sanabili non consentono automaticamente il ricorso alla demolizione totale.
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