Sentenza n. 13057/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto ministeriale di diffida e invito alla conformazione di una taglierina automatica ai requisiti essenziali di sicurezza relativi ai rischi da temperature estreme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'atto ministeriale del 14 aprile 2023 con cui il Ministero aveva rilevato la non conformità di una macchina taglierina automatica multifilo al requisito essenziale di sicurezza di cui al punto 1.5.5 dell'Allegato I al d.P.R. n. 459/1996, relativo ai rischi derivanti da temperature estreme, invitandola a conformare tutti gli esemplari del modello immessi o da immettere sul mercato entro novanta giorni e a produrre la relativa documentazione, con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento, sarebbero state valutate eventuali misure restrittive. Il procedimento era stato avviato a seguito di rilievi dell'autorità sanitaria e di pareri tecnici dell'INAIL e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, travisamento e carenza di istruttoria, lamentando che il procedimento si fosse concluso dopo circa dieci anni dal suo avvio. Con il secondo motivo ha sostenuto che la violazione della norma tecnica UNI EN 563:2003 non comportasse automaticamente la violazione della direttiva 98/37/CE e del requisito essenziale di sicurezza 1.5.5, deducendo inoltre di non essere direttamente obbligata all'osservanza della norma UNI e di avere adottato misure alternative idonee a garantire la sicurezza. Con il terzo motivo ha contestato nel merito la valutazione ministeriale, sostenendo che la macchina possedesse comunque i requisiti necessari a prevenire i rischi derivanti dalle temperature elevate dei fili di taglio. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che l'atto fosse meramente endoprocedimentale e non lesivo. L'INAIL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di un ente autore soltanto di un parere tecnico consultivo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INAIL, ritenendo che l'Istituto avesse partecipato al procedimento mediante l'elaborazione del parere tecnico impugnato insieme agli altri atti presupposti. Ha invece accolto l'eccezione ministeriale di inammissibilità. L'atto impugnato è stato qualificato come diffida in senso stretto, avente funzione informativa e conformativa: esso segnala le carenze riscontrate, assegna un termine per eliminarle e non applica ancora alcuna misura restrittiva. La successiva adozione di tali misure era infatti prospettata soltanto come eventuale, in caso di mancata conformazione. Poiché il procedimento amministrativo era ancora in corso e l'atto non produceva una lesione immediata e attuale, mancava l'interesse concreto e attuale all'impugnazione. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla durata del procedimento, alla norma UNI EN 563, alla direttiva 98/37/CE e alla conformità tecnica della macchina. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dell'Università non costituita.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e ai termini di conclusione del procedimento; le relative censure non sono state esaminate.
artt. 1, 3 e 7 l. 241/1990
Invocati dalla ricorrente per contestare profili di motivazione, partecipazione e correttezza procedimentale; le censure non sono state esaminate nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
punto 1.5.5 dell'Allegato I al d.P.R. 459/1996
Rischi dovuti a temperature estreme
Costituisce il requisito essenziale di sicurezza rispetto al quale l'Amministrazione ha contestato la non conformità della macchina; la questione sostanziale non è stata tuttavia esaminata.
direttiva 98/37/CE
Indicata quale fonte dei requisiti essenziali di sicurezza dedotti dalla ricorrente; il TAR non ha deciso la questione della sua violazione.
UNI EN 563:2003
Norma tecnica utilizzata dall'Amministrazione per la valutazione della soglia di ustione; il rapporto tra tale norma e i requisiti essenziali di sicurezza non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- La diffida con cui l'Amministrazione segnala al destinatario carenze o illegittimità, assegna un termine per la conformazione e prospetta soltanto l'eventuale successiva adozione di misure restrittive ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente lesiva.
- La mera assegnazione di un termine per adempiere non trasforma una diffida in un provvedimento immediatamente impugnabile, quando l'atto non impone ancora una misura sfavorevole definitiva e non vincola la successiva azione amministrativa.
- Il ricorso contro un atto meramente preparatorio o conformativo è inammissibile per carenza di interesse, se la lesione prospettata dipende dall'eventuale futura adozione di un distinto provvedimento restrittivo.
- La partecipazione di un ente alla fase istruttoria mediante l'elaborazione di un parere tecnico può fondare la sua legittimazione passiva quando quel parere sia stato impugnato quale atto presupposto del provvedimento finale.
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