Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., n. 1550 del 15 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202500674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, n. 1550 del 15 novembre 2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, n. 1550 del 15 novembre 2024. La sentenza, ritualmente notificata ai fini esecutivi il 15 novembre 2024 e passata in giudicato, aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo nominale di € 500,00, condannando il Ministero ad accreditare la somma sulla carta del docente. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, il beneficio non risultava ancora attribuito. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione ai fini esecutivi, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la persistente inerzia del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica del docente e attribuzione dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024. Il giudice ha precisato che l'esecuzione deve avvenire nel rispetto dell'art. 1, commi 121 e seguenti, della l. n. 107/2015 e del contenuto del giudicato, senza riconoscere automaticamente somme ulteriori per tutti gli anni di servizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio, incaricato di compiere gli atti esecutivi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte. Nessun rimborso è stato riconosciuto al Commissario, in quanto interno alla medesima amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento del Commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente, attribuito nella fattispecie per l'importo nominale di € 500,00 in relazione all'anno scolastico 2023/2024.

  • art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015

    Impone che l'erogazione della carta elettronica avvenga secondo le modalità e i vincoli previsti dalla disciplina legislativa, come conformati dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata ai fini esecutivi e divenuta eseguibile individua uno specifico obbligo dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere gli atti necessari entro un termine perentorio.
  • L'ottemperanza deve rispettare il contenuto concreto del giudicato: l'amministrazione non può ometterne l'esecuzione, ma neppure il giudice dell'ottemperanza può ampliare automaticamente l'obbligo oltre quanto accertato e disposto nella sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale, il giudice amministrativo può nominare un Commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio e fissando il termine per il compimento degli atti esecutivi.
  • Quando il Commissario ad acta è incardinato nella stessa amministrazione intimata, non spettano automaticamente rimborsi a suo favore, in assenza di una diversa previsione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.