Cassazione Penale, Sentenza n. 1647/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con unico motivo, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p. e per motivazione illogica circa l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere: il difensore deduceva che il ricorrente aveva ammesso responsabilità, che il fatto era occasionale, che avrebbe potuto trasferirsi in altra località e che si sarebbe potuto controllare con braccialetto elettronico; inoltre sottolineava la sostanziale incensuratezza del ricorrente e che la moglie lo avrebbe potuto ospitare. L'ordinanza impugnata aveva confermato la misura cautelare applicata per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione a fini di spaccio).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e insufficiente a contestare il giudizio del Tribunale sulla sussistenza di esigenze cautelari ammissive della sola misura carceraria, sulla base della gravità del fatto (detenzione di oltre 850 grammi di cocaina e confezionamento presso il domicilio della madre con videosorveglianza) e dei precedenti per furto e droga. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per qualificare la partecipazione al reato; la Corte non discute la qualificazione contestata ma valuta la gravità complessiva del fatto ai fini cautelari
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti: la detenzione di oltre 850 grammi di cocaina e il confezionamento sono stati ritenuti indici della rilevanza del fatto e di esigenze cautelari
artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen.
artt. 274, 275 e 275-bis cod. proc. pen.
Richiamati dal difensore per censurare la decisione (presunta violazione di regole procedurali e di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a dimostrare l'erroneità del giudizio sulle esigenze cautelari
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176 e proroghe
art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176 (con successive proroghe)
Indica che il procedimento si è svolto secondo le disposizioni emergenziali richiamate; la Corte ne prende atto come quadro procedurale applicabile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo formale: ordine alla cancelleria di eseguire gli adempimenti consequenziali alla decisione di inammissibilità (notifiche/trasmissioni previste)
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari deve contenere censure specifiche e concretamente motivate: deduzioni generiche sulla 'inadeguatezza' della misura rischiano l'inammissibilità.
- La gravità del fatto (quantitativo di droga, modalità di detenzione/confezionamento, uso di locali protetti da videosorveglianza) pesa fortemente nella valutazione delle esigenze cautelari e può giustificare la custodia in carcere anche se vi sono elementi apparentemente attenuanti.
- La mera dichiarazione di disponibilità al controllo elettronico, di trasferimento di residenza o l'affermazione di occasionalità dell'illecito, se non documentata e collegata a elementi concreti che escludano il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione, è spesso insufficiente a contrastare la misura carceraria.
- Precedenti penali, anche non gravissimi, contribuiscono alla valutazione complessiva del rischio e possono rafforzare la decisione cautelare.
- Chi propone impugnazione deve prevedere il rischio di condanna alle spese e all'ammenda/cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità, pertanto valutare la forza delle argomentazioni prima del ricorso.
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