Cassazione Penale, Sentenza n. 25396/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. la condotta "abituale" dell'imputata nonostante l'esistenza di un unico precedente (sentenza di patteggiamento con sanzione sostitutiva) risalente al 2010. Il ricorrente ha sostenuto che un solo precedente non può configurare abitualità e che, inoltre, i reati estinti ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p. non devono essere considerati ai fini dell'accertamento dell'abitualità, essendo estinti anche gli effetti penali della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo e ha preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato (termine prescrizionale massimo di cinque anni decorso al 29/5/2021). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, ha revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Foggia. La Corte ha inoltre osservato che, ai fini dell'art. 131-bis, un unico precedente non appare sufficiente a provare l'abitualità e che i reati estinti ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p. non devono essere computati.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Regola la non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice valuta l'eventuale comportamento abituale dell'autore: secondo la giurisprudenza citata, l'abitualità richiede che l'autore abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (anche successivi) per essere ostativa all'applicazione dell'istituto.
art. 460 co. 5 cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato accertato con decreto penale di condanna quando, entro il termine previsto, l'imputato non commette un illecito della stessa indole; determina l'elisione di ogni effetto penale della condanna e, secondo la giurisprudenza richiamata, tali reati estinti non devono essere conteggiati ai fini dell'accertamento dell'abitualità ex art. 131-bis.
art. 445 co. 2 cod. proc. pen.
Riferimento comparativo: il tenore letterale del comma 2 dell'art. 445 c.p.p. è stato considerato sostanzialmente coincidente con l'art. 460 co. 5 c.p.p., a supporto dell'argomentazione secondo cui l'estinzione comporta l'elisione degli effetti penali.
art. 129 cod. proc. pen.
Consente l'adozione di una decisione liberatoria nel merito per manifesta assoluta evidenza della prova; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per adottare una decisione liberatoria ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. la sola esistenza di un unico precedente penale, anche se datato, normalmente non è sufficiente a provare l'abitualità della condotta; occorrono, di regola, almeno due ulteriori reati della stessa indole.
- I reati estinti ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p. (nonché di analoghe previsioni) devono essere esclusi dalla valutazione relativa all'abitualità, poiché l'estinzione comporta l'elisione degli effetti penali della condanna.
- Prima di decidere sulla non punibilità per particolare tenuità, il giudice deve verificare lo stato di eventuale estinzione del reato per prescrizione: se la prescrizione è intervenuta, si procede all'annullamento per estinzione e alla revoca delle sanzioni accessorie collegate.
- L'adozione di una decisione liberatoria ex art. 129 c.p.p. richiede l'evidenza manifesta della prova; in mancanza di tale evidenza, il giudice non può decidere nel merito con formula assolutoria e deve invece valutare altri rimedi (p. es. estinzione per prescrizione).
- In situazioni simili è fondamentale controllare la natura e lo stato dei precedenti (se estinti o meno), il numero e l'analogia dei reati pregresse e i termini di prescrizione prima di escludere o riconoscere l'applicabilità dell'art. 131-bis.
Testo integrale
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