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Ordinanza

Ordinanza n. 457/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1180 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego della possibilità di concorrere all'assegnazione di un alloggio popolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di censura dell'ordinanza appellata né le doglianze articolate nell'appello; emerge soltanto che la controversia riguarda l'esclusione dalla possibilità di concorrere all'assegnazione di un alloggio popolare per il quinquennio successivo, conseguente all'accertata occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in via cautelare la reiezione della domanda di sospensione già pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché dalla documentazione in atti risultava accertata l'occupazione abusiva, circostanza che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g), del regolamento regionale n. 4 del 2017, impedisce all'interessata di concorrere all'assegnazione di un alloggio popolare nel quinquennio successivo. Non risultano svolte valutazioni autonome sul periculum in mora. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 7, comma 1, lett. g), regolamento regionale n. 4 del 2017

    Prevede, secondo il giudice, che l'accertata occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica impedisca di concorrere all'assegnazione di un alloggio popolare per il quinquennio successivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, l'assenza del necessario fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza cautelare, senza che sia necessario procedere a una distinta valutazione del periculum in mora.
  • L'accertata occupazione abusiva di un immobile di proprietà pubblica costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g), del regolamento regionale n. 4 del 2017, causa ostativa alla partecipazione all'assegnazione di un alloggio popolare per il quinquennio successivo.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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