Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1083/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione - del decreto Prot. -OMISSIS-, notificato a mani il -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Salerno ha comunicato il diniego al rinnovo di iscrizione di -OMISSIS-nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6 ottobre 2009);

Giustizia amministrativa202501799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di sicurezza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo dell’iscrizione, fondato sul parere contrario della Questura e sul richiamo a precedenti risultanti dalla banca dati SDI: una segnalazione per circolazione di veicolo privo di assicurazione, due segnalazioni per illecito amministrativo relativo all’uso personale di sostanze stupefacenti e una denuncia per lesioni presentata dall’ex coniuge, definita con archiviazione a seguito di remissione della querela. Ha dedotto violazione del d.m. 6 ottobre 2009, dell’art. 11 T.U.L.P.S. e degli artt. 1, 3 e 10-bis l. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione apparente, travisamento dei presupposti, irragionevolezza, sproporzione, violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità e buon andamento. In particolare, ha contestato l’assenza di condanne penali o di elementi concretamente indicativi di pericolosità sociale, la mancata considerazione dell’archiviazione della denuncia, della tenuità dell’illecito relativo agli stupefacenti e delle osservazioni presentate nel procedimento, nonché l’omessa valutazione dell’incidenza del diniego sull’attività lavorativa, unica fonte di sostentamento. La Prefettura ha sostenuto la legittimità dell’atto, rilevando che le osservazioni sarebbero state presentate oltre il termine di venti giorni.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che, pur spettando alle Autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti di affidabilità e buona condotta, il provvedimento negativo debba poggiare su un’istruttoria attenta e approfondita e su una motivazione idonea a rendere verificabile l’esercizio del potere. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché basata su una segnalazione risalente e non attinente all’attività lavorativa, su una denuncia dell’ex coniuge non sfociata in rinvio a giudizio o condanna e su episodi di uso personale di sostanze stupefacenti, senza adeguata valutazione della loro tenuità, della successiva valutazione prefettizia circa l’assenza di pericolo di reiterazione e dell’assenza di procedimenti penali pendenti. È mancata inoltre una concreta valutazione della pericolosità sociale e un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza pubblica e quello del privato a conservare l’attività lavorativa. Il TAR ha ravvisato eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. La Prefettura è stata ordinata di rinnovare l’istruttoria e di rideterminarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato l’importo di euro 1.000, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 2, lett. c), d) ed e), e 4, d.m. 6 ottobre 2009

    “non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva” e “Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”

    La disciplina dell’iscrizione nell’elenco prefettizio stabilisce specifici requisiti ostativi e richiama, inoltre, il requisito generale della buona condotta e le condizioni previste dall’art. 11 T.U.L.P.S.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta”

    La norma attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità del richiedente, ma il suo esercizio deve essere sorretto da istruttoria adeguata e motivazione verificabile.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il diniego deve esplicitare le ragioni concrete della decisione, consentendo il controllo sull’esercizio della discrezionalità e sulla valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le osservazioni dell’interessato nell’ambito del preavviso di rigetto devono essere esaminate dall’amministrazione e la decisione finale deve dar conto delle ragioni per cui non siano state ritenute idonee.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    “valori medi delle tariffe professionali vigenti” e “impegno professionale”

    La liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve rispettare i limiti normativi e tener conto dell’attività concretamente svolta.

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In materia di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti al difensore sono dimezzati.

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La determinazione del compenso deve considerare le caratteristiche dell’attività prestata, dell’affare trattato e il risultato del giudizio.

  • sentenza Corte costituzionale 2-16 dicembre 1993, n. 440

    “l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [...] nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta”

    Non grava sul privato l’onere di dimostrare la propria buona condotta; spetta all’amministrazione accertare e motivare gli elementi eventualmente ostativi.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, pur rientrando nella discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, deve essere preceduto da un’istruttoria concreta, attuale e approfondita sulla sussistenza di elementi effettivamente indicativi di inaffidabilità o pericolosità sociale.
  • La mera elencazione di segnalazioni di polizia, denunce archiviate, fatti non attinenti all’attività lavorativa o illeciti di particolare tenuità non è sufficiente a motivare il diniego, se l’amministrazione non chiarisce la loro incidenza attuale sulla valutazione di affidabilità del richiedente.
  • Quando l’interessato presenta osservazioni nel procedimento, l’amministrazione deve esaminarle effettivamente e motivare sulle ragioni del loro eventuale superamento; il provvedimento non può limitarsi a richiamare il parere negativo dell’autorità di pubblica sicurezza senza confrontarsi con gli elementi difensivi rilevanti.
  • L’esercizio della discrezionalità in materia di pubblica sicurezza deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, mediante il bilanciamento tra l’interesse alla tutela della sicurezza e l’incidenza concreta del diniego sulla possibilità del privato di svolgere la propria attività lavorativa.
  • L’onere di provare la buona condotta non può essere posto a carico dell’interessato; l’amministrazione deve individuare e motivare gli elementi concreti dai quali desumere l’eventuale inaffidabilità o pericolosità del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.