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Ordinanza

Ordinanza n. 321/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato in pari data, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montesarchio ha disposto la revoca dell'autorizzazione unica SUAP n. -OMISSIS- relativa all'impianto carburanti sito in Via -OMISSIS-gestito dalla società ricorrente; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e presupposto ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusi: b.1) il decreto del Prefetto, U.T.G. della Provincia di Caserta, prot. Interno n. -OMISSIS-notificato in pari data, con il quale si comunica la sussistenza a carico della -OMISSIS-., nonché dei soggetti di cui all’art. 85 CAM e conviventi, di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne scelte ed indirizzi; b.2) gli atti preordinati, connessi e conseguenti e segnatamente: b.3) la nota dirigenziale dell'U.T.G. di Caserta, Area 1^ Antimafia, prot. uscita n.-OMISSIS- (recante notifica del predetto decreto); b.4) la comunicazione di avvio del procedimento, sempre a firma del dirigente del ridetto UTG, prot. n.-OMISSIS- b.5) i verbali delle riunioni del locale Gruppo Investigativo Antimafia (G.I.A.) datati -OMISSIS- b.6) gli esiti dei monitoraggi condotti dal GICERIC (Gruppo Interforze Centrale per l'emergenza e la ricostruzione dell'Italia Centrale), richiamati nel decreto sub a) senza precisazione circa le date in cui sono avvenute le relative verifiche; b.7) la nota dell'Agenzia delle Dogane di Benevento prot.-OMISSIS-, relativa all'impugnato provvedimento del Comune, ivi richiamata.

Giustizia amministrativa202600111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione unica SUAP relativa a un impianto di distribuzione carburanti, unitamente all'interdittiva antimafia presupposta e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la revoca dell'autorizzazione unica SUAP rilasciata originariamente a una diversa ditta per l'impianto di distribuzione carburanti da essa gestito, chiedendone la sospensione cautelare. Sono stati altresì impugnati il decreto prefettizio recante la comunicazione della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della ditta destinataria dell'autorizzazione e dei soggetti indicati dall'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, nonché gli atti di notifica, comunicazione di avvio, i verbali del Gruppo Investigativo Antimafia, gli esiti dei monitoraggi e la nota dell'Agenzia delle Dogane richiamata nel provvedimento comunale. L'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma rileva preliminarmente la dubbia legittimazione attiva della società, sotto due concorrenti profili: l'interdittiva antimafia adottata nei confronti della titolare dell'autorizzazione determinerebbe una particolare incapacità ex lege, precludendo i rapporti con la pubblica amministrazione riconducibili all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e imponendo il ritiro vincolato del precedente provvedimento ampliativo; tale effetto si estenderebbe anche al soggetto che gestisce l'attività con il consenso della titolare. Inoltre, la stessa società ricorrente risulterebbe destinataria di un'interdittiva antimafia del Prefetto di Milano tuttora efficace, poiché la sentenza che l'aveva annullata per incompetenza era stata sospesa dal Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, ritenendo già dubbia la legittimazione attiva della società. Secondo il giudice, l'interdittiva antimafia a carico della titolare dell'autorizzazione determina una particolare incapacità legale nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e rende vincolato il ritiro del titolo ampliativo; non sarebbe ammissibile che l'attività preclusa alla titolare resti esercitabile dal gestore da essa autorizzato. Il TAR ha inoltre considerato decisivo il fatto che la società ricorrente fosse a sua volta destinataria di un'interdittiva antimafia ancora efficace, nonostante l'annullamento pronunciato dal TAR Lombardia, poiché tale sentenza era stata sospesa dal Consiglio di Stato. Non è stata adottata alcuna misura cautelare di sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti della tutela cautelare, applicata dal TAR per valutare la sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011

    È richiamato quale fondamento degli effetti interdittivi dell'interdittiva antimafia sui rapporti con la pubblica amministrazione e della conseguente incapacità legale particolare.

  • art. 85 d.lgs. n. 159/2011

    Individua i soggetti nei cui confronti rilevano le verifiche antimafia, richiamati nel decreto prefettizio impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi disposto a tutela della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia adottata nei confronti del titolare di un'autorizzazione amministrativa può determinare il ritiro vincolato del titolo ampliativo quando ricorrono gli effetti impeditivi previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
  • Gli effetti impeditivi derivanti dall'interdittiva antimafia nei confronti del titolare del titolo amministrativo possono riflettersi anche sul soggetto che esercita l'attività in qualità di gestore e con il consenso del titolare, poiché non è consentito eludere il divieto mediante la separazione formale tra titolarità dell'autorizzazione e gestione dell'attività.
  • Ai fini della tutela cautelare, la persistente efficacia di un'interdittiva antimafia a carico del ricorrente può escludere il fumus boni iuris e rendere dubbia la sua legittimazione a contestare gli atti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIndustria, artigianato e attività produttive
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttive
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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