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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3819/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. (richiamato dall'art. 678, comma 1-bis c.p.p.) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo perché decida sull'opposizione con le garanzie del contraddittorio camerale. La Corte non ha pronunciato sul merito della riabilitazione né sulla questione della recidiva, rinviando la decisione al Tribunale di sorveglianza.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riabilitazione proposta da Giuseppe Abate con riferimento a due precedenti provvedimenti: a) sentenza del GIP di Palermo del 24/10/2002 (irrevocabile 20/11/2002) con patteggiamento e successiva estinzione del reato ex art. 445 c.p.p.; b) sentenza del Tribunale di Firenze dell'8/11/2016 (irrevocabile 9/12/2016) che ha dichiarato la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo non decorso l'ulteriore termine di otto anni previsto per i recidivi. La difesa ha contestato la configurabilità della recidiva, sostenendo che la precedente fattispecie era estinta e che la sentenza di Firenze aveva rilevato l'incensuratezza dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen.

    Disciplina i presupposti per la concessione della riabilitazione; la difesa rilevava che tali presupposti erano soddisfatti considerata l'estinzione del primo reato e la non punibilità per tenuità del secondo.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sul conteggio delle pene e sugli effetti delle sentenze ai fini della recidiva; richiamata nella contestazione circa la computabilità degli effetti penali.

  • art. 106 cod. pen.

    Stabilisce che l'estinzione del reato comporta l'estinzione degli effetti penali rilevanti anche ai fini della recidiva; la difesa e il PG hanno sostenuto che, essendo intervenuta estinzione, non può essere computata recidiva.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Regola l'estinzione del reato per prescrizione o altre cause; nel caso di specie l'estinzione del primo procedimento è stata invocata per escludere gli effetti penali ai fini della recidiva (art. 445, comma 2, richiamato).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sentenza di Firenze ha dichiarato la non punibilità ex art. 131-bis fondandosi sull'assenza di precedenti rilevanti (incensuratezza).

  • art. 678, comma 1-bis cod. proc. pen.

    prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell'articolo 667 comma 4

    Stabilisce la procedura speciale applicabile ai provvedimenti di riabilitazione del tribunale di sorveglianza e il richiamo all'art. 667 c.p.p. quale strada procedurale per le opposizioni.

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice dell'esecuzione provveda senza formalità con ordinanza contro la quale è possibile proporre opposizione avanti allo stesso giudice; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dovesse essere riqualificata come opposizione ai sensi di questa norma.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplinante l'incidente di esecuzione e il contraddittorio camerale; la Corte ha stabilito che il Tribunale di sorveglianza deciderà sull'opposizione con le garanzie procedurali previste da questa norma.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Utilizzata come base per la riqualificazione del ricorso come opposizione e per disporre la trasmissione degli atti al tribunale competente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Fondamento invocato dal ricorrente per le censure in cassazione (violazione di legge); la Corte ha però escluso la cognizione in via di cassazione diretta e ha riqualificato il rimedio processuale.

Massime di principio

  • Avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza in materia di riabilitazione non si propone direttamente ricorso per cassazione: lo strumento procedurale è l'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p., richiamata dall'art. 678, comma 1-bis c.p.p.; la Corte di cassazione può riqualificare l'impugnazione e rinviare per la decisione conforme.
  • L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. estingue anche gli effetti penali che rilevano ai fini della recidiva (art. 106 c.p.), sicché una condanna estinta non deve essere automaticamente computata come precedente recidivo.
  • La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., quando fondata sull'incensuratezza, è idonea a escludere la configurabilità della recidiva se nelle sentenze successive non viene espressamente dichiarata la recidiva.
  • Se vi è controversia sulla sussistenza del presupposto relativo ai termini per la riabilitazione (ad es. termine ordinario vs termine maggiorato per recidiva), il giudice del riesame/opposizione deve valutare preliminarmente la ricorrenza o meno della recidiva prima di decidere sull'ammissione della domanda.
  • Se si intende impugnare un decreto di inammissibilità in materia di riabilitazione, il difensore deve usare l'opposizione e potrà ottenere che il tribunale rivaluti la decisione nel contraddittorio camerale; la Corte di cassazione interviene di regola solo per questioni di legittimità o per riqualificare lo strumento processuale.

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