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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34580/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevabile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo insussistente l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare la mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte, tuttavia, ha rilevato che il ricorso era stato depositato via PEC il 19/06/2025 oltre il termine di 15 giorni previsto per l'impugnazione della sentenza pronunciata il 20/05/2025 con motivazione contestuale, scaduto il 04/06/2025.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017

    consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità del ricorso quando la causa sia manifesta, come nel caso di tardività dell'impugnazione.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione; nel caso concreto il termine era scaduto il 04/06/2025.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere che, in mancanza di assenza di colpa, possa evitarsi la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e la tardività può essere rilevata immediatamente quando risulti dagli atti.
  • Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale, il termine breve per impugnare decorre dalla data di deposito/lettura della decisione e va rispettato rigorosamente.
  • La declaratoria di inammissibilità per tardività comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio restano assorbite quando il ricorso sia proposto oltre il termine di impugnazione e dunque sia processualmente inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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