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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33876/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due iscrizioni ipotecarie e l’estratto di ruolo relativo a cinque cartelle di pagamento riferite a tributi diversi (Tarsu, Irpef, Irap e Iva) per annualità multiple, oltre interessi e sanzioni. In appello la Commissione regionale aveva accolto parzialmente il gravame: aveva annullato una iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva, dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle definitedalla procedura agevolata, e ritenuto inammissibile il resto del ricorso perché l’Agente della riscossione aveva dimostrato la rituale notifica delle cartelle e della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria residua. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento delle risultanze processuali, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la notifica sulla base di documenti non tempestivamente prodotti; 2) violazione del termine perentorio per il deposito documentale nel processo tributario, per avere la CTR valorizzato documenti prodotti oltre termine; 3) violazione delle norme sulla notificazione, per avere la CTR escluso la necessità di produrre l’integrale contenuto delle cartelle ai fini della prova della notifica; 4) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria sulla prescrizione quinquennale dei crediti, sostenendo che l’avvenuta iscrizione ipotecaria successiva alla cartella consentisse di far valere la prescrizione; 5) violazione delle norme sull’impugnabilità degli atti della riscossione e sull’interesse ad agire, perché la CTR aveva escluso l’interesse a far accertare la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle impugnate tramite estratto di ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile il primo motivo, nella parte in cui mirava a censurare un preteso travisamento delle prove, perché la doglianza era sostanzialmente revocatoria e quindi estranea al giudizio di legittimità; lo ha considerato infondato nella restante parte, poiché la CTR aveva comunque esplicitato sufficientemente le ragioni del proprio convincimento sulla rituale notifica. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo nella parte in cui non coglieva la ratio decidendi e ha confermato, correggendo parzialmente la motivazione, che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione delle cartelle era corretta per difetto di interesse, alla luce dell’orientamento sopravvenuto delle Sezioni Unite sull’estratto di ruolo e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Le censure sulla prova della notifica delle cartelle e sulla necessità della produzione integrale delle stesse sono state ritenute infondate; quelle sulla prescrizione sono state dichiarate assorbite. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza, nel corso del giudizio, della nuova disciplina e della relativa giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimita i motivi deducibili in cassazione; non consente di far valere in sede di legittimità un travisamento delle prove come errore di fatto revocatorio.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza di merito deve essere motivata in modo non apparente e controllabile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere l’esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; la motivazione deve essere sufficiente e intelligibile.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Richiama il termine perentorio per il deposito dei documenti nel processo tributario; la Corte esclude, nel caso concreto, che la censura colga la ratio decidendi.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notifica delle cartelle di pagamento; la Corte ritiene che la prova della notifica possa essere data con gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L’impugnazione dell’estratto di ruolo e degli atti della riscossione è ammessa solo nei limiti dell’interesse ad agire individuato dalla legge e dalla giurisprudenza.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce il termine di impugnazione degli atti autonomamente impugnabili; nel caso, sostiene la tardività dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è condizione dell’azione; l’estratto di ruolo non è impugnabile quando non vi sia un concreto pregiudizio o la specifica situazione prevista dalla norma sopravvenuta.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è comunque conforme a diritto.

  • art. 395 c.p.c.

    L’errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa è motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Ha introdotto, in sede di conversione, una disciplina che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e concretizza l’interesse ad agire nei soli casi tipizzati.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente non o invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo in presenza dei pregiudizi specificamente indicati dalla norma.

  • art. 80 d.lgs. n. 50/2016

    Costituisce uno dei casi tipizzati in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto, fondando l’interesse ad agire.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Costituisce uno dei pregiudizi tipizzati che giustificano l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, il mero travisamento delle risultanze processuali, quando la censura mira in realtà a far valere un errore di fatto revocatorio.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza omette gli elementi posti a base del convincimento o li espone in modo da rendere impossibile il controllo logico-giuridico; non sussiste quando il giudice indichi, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
  • La prova della notifica delle cartelle di pagamento può essere desunta dalla produzione degli avvisi di ricevimento o di altra documentazione idonea a dimostrare la rituale consegna, senza necessità assoluta della produzione integrale del contenuto della cartella ove la questione riguardi la prova della notifica e non il contenuto dell’atto.
  • L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; l’interesse ad agire sussiste solo nei casi tipizzati dal legislatore, nei quali l’iscrizione a ruolo o la cartella non notificata/invalidamente notificata arrechino un pregiudizio concreto e attuale.
  • Nei processi pendenti, la disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione del ruolo e della cartella incide sulla condizione dell’azione e deve essere applicata fino alla decisione, con conseguente necessità di allegare e dimostrare lo specifico pregiudizio previsto dalla norma.
  • Quando la decisione di merito è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. senza annullare la sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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