Ordinanza n. 7550/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del provvedimento del 29 novembre 2023, notificato il 28 dicembre 2023, della Commissione Centrale per la Definizione e l'Applicazione delle Speciali Misure di Protezione, di cessazione degli effetti del piano provvisorio di protezione al sig.-OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, fra cui, qualora occorra, la nota della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari del 13 ottobre 2023 e la nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 16 novembre 2023 (non conosciute).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione degli effetti del piano provvisorio di protezione
Esito
La controversia
La persona ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 29 novembre 2023, notificato il 28 dicembre 2023, adottato dalla Commissione Centrale per la Definizione e l'Applicazione delle Speciali Misure di Protezione, con cui sono cessati gli effetti del piano provvisorio di protezione. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti o connessi, tra cui una nota della Direzione Distrettuale Antimafia competente e una nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, non conosciute dalla parte. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione, il collegio ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione aggiornati e motivati pareri della DDA competente e della DNAA, anche in relazione a quanto rappresentato dalla parte ricorrente circa i procedimenti per i quali avrebbe reso dichiarazioni.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all'amministrazione resistente di acquisire e depositare aggiornati e motivati pareri della DDA competente e della DNAA, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell'ordinanza, se anteriore. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Come è indicizzato
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