Cassazione Penale, Sentenza n. 25308/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8 gennaio 2023 con la quale il GIP ha sostituito, ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la più grave misura degli arresti domiciliari in luogo diverso dal Comune di Otranto. Il ricorrente contestava la fondatezza della sostituzione, ritenendo che le circostanze indicate dal GIP (partecipazione a un incontro pubblico del 2 gennaio 2023; visita al Comune; incontri con altri indagati e la pubblicizzazione di alcuni eventi tramite messaggi WhatsApp) non costituissero "fatti nuovi" idonei ad aggravare le esigenze cautelari e non giustificassero la sostituzione della misura, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299, comma 4, 274, 275 e 276 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il rimedio esperito era il ricorso per cassazione mentre, secondo la disciplina degli artt. 310 e 311 cod. proc. pen., contro provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso l'appello (Tribunale della libertà) e non il ricorso diretto in Cassazione, salvo i casi tassativi di "misura coercitiva" e di violazione di legge pienamente configurabile. La Corte ha rilevato che il gravame proposto dal ricorrente era, in realtà, una censura di merito sulla valutazione dei fatti (vizio di motivazione/erronea valutazione delle circostanze) e non una vera e propria denuncia di violazione di legge idonea a legittimare la cassazione; pertanto il ricorso non poteva essere convertito in appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sostituzione delle misure cautelari; nel caso ha costituito il presupposto normativo del provvedimento impugnato, ossia la sostituzione dell'obbligo di presentazione con gli arresti domiciliari.
artt. 274, 275, 276, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano le misure cautelari personali e i loro effetti; citate dal ricorrente per contestare la legittimità della misura sostitutiva e la corretta applicazione delle prescrizioni inerenti alla misura originaria.
art. 310 cod. proc. pen.
Stabilisce l'appello contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari: la Corte ha richiamato questa norma per affermare che l'appello (Tribunale della libertà) è il rimedio ordinario e non il ricorso per cassazione.
art. 311, comma secondo, cod. proc. pen.
Regola i casi in cui è esperibile il ricorso per cassazione contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo per violazione di legge: la Corte lo ha evocato per delimitare l'ambito soggettivo e motivazionale della cassazione cautelare.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta con mezzo diverso da quello prescritto; la Corte ha richiamato questo potere di qualificazione ma ne ha osservato i limiti, affermando che la conversione non opera quando risulti che il ricorrente ha voluto deliberatamente utilizzare un mezzo improprio o quando la denuncia di "violazione di legge" è manifestamente un'allegazione posticcia a copertura di una censura di merito.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020 e d.l. 162/2022
Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso con procedura scritta; la sentenza rileva il contestuale contesto normativo emergenziale relativo alla modalità di trattazione, senza che ciò incida sulla decisione di inammissibilità.
artt. 416, 319, 476 cod. pen.
Norme penali indicate nel capo d'imputazione contro il ricorrente (delitti in materia di pubblica amministrazione e altri reati connessi al "sistema" affaristico): forniscono il quadro fattuale e la natura delle esigenze cautelari oggetto della controversia.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge (es. ordinanze che dispongono misure coercitive e per specifiche ipotesi di violazione di legge); se il rimedio corretto è l'appello al Tribunale della libertà, il ricorso per cassazione è inammissibile.
- La conversione dell'impugnazione (art. 568, comma 5) non è automatica in ogni caso: è possibile solo quando dalla ricostruzione della volontà del ricorrente emerga che questi intendeva effettivamente proporre l'altro rimedio e non quando la parte abbia scelto strumentalmente o consapevolmente un mezzo improprio o quando la censura sia in realtà una critica di merito.
- Le censure che hanno ad oggetto la valutazione dei fatti, la motivazione o la rinnovazione probatoria sono tipicamente rimediate in sede di merito (appello) e non in Cassazione, salvo che non si allegi una violazione di legge riconoscibile e non meramente travestita da vizio di motivazione.
- Nel contestare la sostituzione o l'aggravamento di una misura cautelare è fondamentale distinguere chiaramente le doglianze di diritto (impugnabili in Cassazione se rientranti nei casi previsti) da quelle di fatto/merito (impugnabili con l'appello), pena l'inammissibilità e possibili condanne alle spese e sanzioni.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare, è consigliabile scegliere il rimedio processuale espressamente previsto dalla legge per quel tipo di provvedimento; in caso di dubbio, il ricorso al giudice del merito (Tribunale della libertà) è spesso la via corretta per questioni valutative e di motivazione.
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