Sentenza n. 858/2026 - Salerno, Sezione 2
per la corretta ottemperanza: della sentenza n. 1717 del 24.10.2025 del TAR Campania - Salerno, ed, in via gradata, per l’annullamento e/o per l’accertamento della nullità a) della Determinazione CUC n. 10 del 22 gennaio 2026 (Reg. gen. 10/2026 – Reg. 4/2026), notificata in data 26 gennaio 2026, con la quale il Responsabile della CUC “Vallo di Diano” ha preso atto della rinnovazione istruttoria, svolta dalla Commissione giudicatrice, in asserita ottemperanza alla sentenza n. 1717 del 24.10.2025 di codesto TAR, passata in giudicato il 27.11.2025; b) dei verbali del 21.11.2025 e del 20.1.2026 (allegati alla determinazione sub lett. a), recanti la rinnovata istruttoria effettuata dalla Commissione Giudicatrice; c) di ogni successivo atto di aggiudicazione adottato dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro o altro provvedimento consequenziale che dovesse intervenire in esecuzione della predetta determina CUC n. 10/2026, all’esito della procedura aperta avente ad oggetto la: “Realizzazione Impianti fotovoltaici - PIANO ENERGETICO COMPRENSORIO DI BONIFICA TANAGRO IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l’esercizio degli impianti irrigui” CUP: B13D24000070006 - CIG B363E942BF; d) ove e per quanto occorra, del Bando; del Disciplinare (e segnatamente dell’art. 17), nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti di gara; del chiarimento reso in data 23.4.2024 e pubblicato sul sito internet della CUC, nonché della deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 156 del 17/09/2024 di approvazione dei criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, nella parte in cui dovessero legittimare il punteggio attribuito alla ricorrente dalla Commissione di gara; e) di ogni atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di rinnovazione della valutazione dell'offerta, adottati in asserita ottemperanza a una precedente sentenza, con conferma del punteggio attribuito alla concorrente e conseguente proposta di aggiudicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1717/2025 dello stesso TAR, passata in giudicato, che aveva annullato la valutazione relativa al criterio tabellare concernente la qualità e le certificazioni dell'impresa, annullato l'aggiudicazione e ordinato alla commissione di gara di riformulare il punteggio secondo le coordinate interpretative indicate nella motivazione. La ricorrente ha dedotto la nullità, per violazione o elusione del giudicato, dei verbali della commissione e della determinazione della CUC con cui, all'esito del riesame, era stato confermato il precedente punteggio di sei punti, nonostante la commissione avesse rilevato una correlazione funzionale tra la certificazione ISO 45001 posseduta e la norma ISO 45004 richiesta dalla lex specialis, escludendone tuttavia la piena equivalenza tecnica e temporale. È stata inoltre lamentata la mancata corresponsione del contributo unificato relativo al precedente giudizio. In via subordinata era stata proposta domanda di annullamento degli atti, ma la ricorrente vi ha rinunciato in camera di consiglio, insistendo sulla sola domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di nullità degli atti di riesame, ritenendo che la sentenza ottemperanda avesse un effetto conformativo limitato: essa imponeva una rinnovazione della valutazione e forniva coordinate interpretative, ma non riconosceva alla ricorrente il diritto all'attribuzione automatica dei quattro punti ulteriori né all'aggiudicazione. La commissione aveva quindi tempestivamente rinnovato l'istruttoria, esercitando uno spazio di valutazione ancora residuo e confermando il punteggio con una motivazione riferita all'assenza di piena equivalenza tra le certificazioni. Le contestazioni relative a tale nuova valutazione riguardano, secondo il giudice, eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi, peraltro endoprocedimentali, da far valere mediante ordinaria azione impugnatoria e non nel giudizio di ottemperanza, non configurandosi violazione o elusione del giudicato. Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda di annullamento e, pertanto, non ha convertito il rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a. È stata invece accolta la domanda di ottemperanza relativa al contributo unificato: il pagamento grava ex lege sulla parte soccombente, non è oggetto di compensazione mediante la compensazione delle spese di lite e non richiede una specifica statuizione nella sentenza. Il Consorzio è stato ordinato a corrispondere il contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice ha verificato l'esatta esecuzione della precedente sentenza e ha ordinato il pagamento del contributo unificato.
art. 32 c.p.a.
“in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione”
La conversione dal rito dell'ottemperanza al rito ordinario sarebbe stata necessaria se fosse rimasta una domanda impugnatoria ordinaria; la rinuncia della ricorrente a tale domanda ha reso superflua la conversione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone il riesame di una valutazione amministrativa e fornisce coordinate interpretative, senza attribuire direttamente un bene della vita o imporre un esito vincolato, l'amministrazione conserva uno spazio valutativo residuo, da esercitare nel rispetto del giudicato.
- La violazione o elusione del giudicato ricorre, nel giudizio di ottemperanza, quando l'atto successivo contiene una valutazione contrastante con le statuizioni vincolanti della sentenza; non ricorre invece quando le censure riguardano soltanto l'eventuale illegittimo esercizio dello spazio valutativo lasciato all'amministrazione dal giudicato.
- I vizi di legittimità relativi a una nuova valutazione amministrativa compiuta nell'esecuzione di una sentenza di annullamento devono essere fatti valere mediante ordinaria azione impugnatoria, non attraverso la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato.
- L'obbligazione di pagamento del contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente, non è soggetta alla compensazione delle spese di lite e non richiede una specifica statuizione nella sentenza per poter essere fatta valere in sede di ottemperanza.
- Se nel giudizio di ottemperanza viene respinta la domanda di nullità degli atti sopravvenuti e residua una domanda ordinaria di annullamento, il giudice deve disporre la conversione dell'azione ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.; tale conversione non è necessaria quando il ricorrente rinuncia alla domanda impugnatoria.
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