Cassazione Penale, Sentenza n. 7760/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso articolando tre motivi: 1) contestazione dell'attendibilità dell'identificazione come autore delle condotte, per assenza di criteri oggettivi; 2) doglianza sulla sussistenza del reato di evasione (art. 385 c.p.), sostenendo di aver violato solo una modalità di esecuzione della misura cautelare (allontanamento dal luogo di lavoro autorizzato) e non la misura in quanto tale; 3) censura per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con la Corte di Appello che avrebbe escluso tali attenuanti basandosi unicamente sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito: l'imputato fornì false generalità al personale della Polizia Stradale e si diede alla fuga, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori dall'abitazione. La Corte ha ritenuto regolare e attendibile l'identificazione (anche con ricognizione processuale e identificazione fotografica in sede d'indagine), ha affermato che l'autorizzazione al lavoro non sospende il regime degli arresti domiciliari e che l'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro integra il reato di evasione; ha inoltre ritenuto provato il dolo generico in capo all'imputato. Infine la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il reato di evasione è integrato anche quando il detenuto autorizzato a lavorare fuori dall'abitazione si allontana dal luogo di lavoro non autorizzatamente: l'autorizzazione non sospende il regime degli arresti domiciliari ma solo temporaneamente sostituisce il luogo di custodia.
art. 496 c.p.
Riguarda le false dichiarazioni sulle generalità rese alle autorità; la condotta contestata (fornire false generalità al controllo) è stata ritenuta integrata.
art. 349 c.p.p.
Attribuisce alla polizia giudiziaria il potere di ricercare ogni elemento utile per l'identificazione e la ricostruzione dei fatti; non vincola espressamente i criteri che gli organi devono seguire nelle investigazioni identificative.
art. 213 c.p.p.
Disciplina le formalità preliminari della ricognizione; la Corte ricorda che l'omessa osservanza di tali formalità non comporta necessariamente la nullità o inutilizzabilità dell'atto se non tempestivamente eccepita.
art. 214 c.p.p.
Prevede che alla ricognizione partecipino persone il più possibile somiglianti a quella da riconoscere; la Corte osserva che tale prescrizione mira a garantire l'attendibilità ma la sua inosservanza non determina necessariamente invalidità dell'atto.
art. 276 c.p.p.
Richiamato per distinguere le mere trasgressioni delle prescrizioni dalle ipotesi di reato: non ogni violazione formale delle prescrizioni deve essere considerata mera trasgressione se l'allontanamento impedisce il controllo dell'autorità.
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
Norma processuale richiamata per la requisitoria scritta del Procuratore generale in Cassazione nell'ambito del procedimento.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in tema di valutazione delle attenuanti generiche: la Corte territoriale può escludere le attenuanti in presenza di precedenti penali rilevanti e motivare tale scelta come giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, se non contraddittorio.
art. 133 c.p.
Elenca gli elementi che il giudice deve considerare nella valutazione delle attenuanti e che il giudice del merito può richiamare per giustificare la concessione o l'esclusione delle attenuanti generiche.
art. 47 c.p.
Definisce l'errore sul fatto che esclude la punibilità: la Corte ricorda che l'errore che esclude la punibilità è quello che riguarda un elemento materiale del reato, non un errore di interpretazione della realtà percepita.
art. 5 c.p.
Principio che l'ignoranza della legge penale non scusa (salvo l'ignoranza inevitabile); utilizzato per motivare che l'interpretazione soggettiva dell'inoffensività della condotta non esclude la responsabilità.
Massime di principio
- La polizia giudiziaria ha ampia discrezionalità nella raccolta di elementi identificativi: l'utilizzo di controlli fatti su terze persone e di identificazioni fotografiche non è di per sé illegittimo.
- L'omessa o parziale osservanza delle formalità previste per la ricognizione (art. 213 e 214 c.p.p.) non comporta automaticamente la nullità della prova in assenza di contestazione tempestiva e di elementi che ne dimostrino l'inattendibilità.
- La precedente identificazione fotografica del testimone non invalida automaticamente una successiva ricognizione in dibattimento; può al più incidere sulla valutazione dell'attendibilità del teste se emergono contraddizioni.
- L'autorizzazione per il detenuto agli arresti domiciliari a svolgere lavoro fuori dall'abitazione non sospende il regime cautelare: l'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro può integra il reato di evasione.
- Per il reato di evasione è richiesto il dolo generico; la condotta volta a impedire l'accertamento della violazione (es. fornire false generalità e darsi alla fuga) è indice di volontarietà e sufficiente a provare il dolo.
- L'errore soggettivo circa l'inoffensività della condotta è un criterio interpretativo riservato al giudice e non costituisce di per sé errore sul fatto che esime dalla punibilità.
- La valutazione delle attenuanti generiche è sostanzialmente un giudizio di fatto del giudice del merito; la sua motivazione è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o illogica.
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