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Sentenza

Sentenza del 19/02/2019 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO TRIBUTARIO - Atto di appello - Notifica a mezzo PEC - Piena conoscenza dell'atto - Vizio di nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della notifica dell'atto di appello nel processo tributario, eseguita tramite posta elettronica certificata. Il contestante riteneva che l'utilizzo della PEC non rispettasse le regole speciali del rito tributario e determinasse la nullità della notifica. È stato invece rilevato che il destinatario aveva acquisito la piena conoscenza dell'atto e aveva potuto difendersi concretamente mediante la presentazione delle proprie controdeduzioni.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Pur dovendosi considerare le norme speciali del processo tributario relative alle notifiche telematiche, la nullità non può essere pronunciata quando la notificazione ha comunque raggiunto il proprio scopo, ossia mettere il destinatario nella concreta possibilità di conoscere l'atto e di esercitare pienamente il diritto di difesa. È stato quindi applicato l'art. 156 c.p.c., secondo il principio già affermato da Cass. n. 7665/2016.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità di un atto non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La nullità della notificazione non viene dichiarata quando, nonostante eventuali irregolarità formali, il destinatario ha avuto piena conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un vizio formale della notifica telematica non comporta automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se la notifica abbia concretamente raggiunto il proprio scopo.
  • La piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la possibilità effettiva di predisporre difese possono sanare la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
  • La contestazione della notifica è più difficilmente accoglibile quando il destinatario ha ricevuto l'atto, ne ha compreso il contenuto e ha depositato tempestivamente controdeduzioni o svolto attività difensiva.
  • La valutazione deve distinguere tra mera irregolarità formale e concreta lesione del diritto di difesa: solo quest'ultima può giustificare, in linea generale, l'invalidità della notificazione.

Testo integrale

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