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Sentenza

Sentenza n. 4424/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Monza e della Brianza, prot. n. -OMISSIS-, Prot Interno n.-OMISSIS- del 30.06.2026, notificato al ricorrente in data 21 luglio 2026, con il quale e' stata negata l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata del Sig. -OMISSIS- in favore dell'Istituto di vigilanza privata "-OMISSIS-", con sede in -OMISSIS-; nonche' di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prefettizia del preavviso di rigetto del 8 maggio 2026 prot. n. -OMISSIS- 1^O.S.P., nella parte in cui ha erroneamente qualificato come "pregiudizi" elementi penalmente irrilevanti o estinti.

Giustizia amministrativa202602849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che ha negato l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, nonché preavviso di rigetto nella parte in cui qualificava come pregiudizi elementi penalmente irrilevanti o estinti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'aspirante guardia particolare giurata ha impugnato il diniego prefettizio, fondato su una condanna del 28 settembre 2018 a due mesi e venti giorni di reclusione e 120 euro di multa per furto tentato in concorso e su una denuncia del 31 dicembre 2019 per procurato allarme, contestando: (I) la violazione degli artt. 138 TULPS e 167 c.p., perché la condanna sarebbe estinta per decorso del termine e non avrebbe potuto fondare un giudizio negativo di buona condotta; (II) la violazione dell'art. 138 TULPS e dell'art. 658 c.p. e della presunzione di non colpevolezza, poiché la denuncia per procurato allarme sarebbe stata archiviata e non costituirebbe un pregiudizio; (III) difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, sproporzione e irragionevolezza, per il richiamo generico ai due elementi senza concreta valutazione della loro incidenza sull'affidabilità attuale né considerazione degli elementi favorevoli, inclusa la sospensione condizionale della pena; (IV) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il mancato invio di osservazioni al preavviso di rigetto non potesse assumere valenza negativa. La Prefettura ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è infondato: il certificato del casellario, da solo, non dimostra l'estinzione del reato; occorre la riabilitazione o la dichiarazione di estinzione prevista, nei casi indicati, dagli artt. 445, comma 1, e 460, comma 5, c.p.p., pronunciata dal giudice dell'esecuzione, che qui mancava. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'amministrazione possa considerare i fatti anche se il reato sia estinto; il casellario riportava anche un fatto di guida senza patente e il cumulo degli elementi era stato ritenuto incompatibile con la buona condotta. Il secondo motivo è infondato perché il ricorrente non ha provato l'archiviazione della denuncia né fornito elementi utili a ricostruire la condotta e la sua incidenza sull'affidabilità. Il terzo è infondato: la sospensione condizionale non prova la buona condotta successiva alla condanna; l'amministrazione aveva considerato la condanna e la denuncia trasmessa dalla Questura e, in assenza di elementi contrari forniti dall'interessato, i fatti erano pertinenti alla valutazione di affidabilità richiesta per un'attività diretta alla tutela del patrimonio. Il TAR ha richiamato l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, soggetta al controllo di razionalità, coerenza e proporzionalità e accompagnata da un adeguato onere istruttorio e motivazionale. Il quarto motivo non ha condotto all'accoglimento del ricorso ed è stato respinto insieme agli altri; la sentenza non sviluppa una distinta motivazione sul punto. Ricorso respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)

    In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del TULPS, le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non possa provare la propria "buona condotta".

    La buona condotta è requisito generale per le autorizzazioni di polizia e può essere accertata dall'autorità competente nell'ambito della valutazione sull'approvazione della nomina.

  • art. 138 r.d. 773/1931 (TULPS)

    In particolare, coloro che richiedono il titolo di guardia giurata, ai sensi dell’art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare particolarmente affidabili ai fini del corretto svolgimento dell’attività esercitata, posta a presidio di beni e persone da azioni delittuose (requisito che deve essere mantenuto nel tempo, in ragione della delicatezza delle funzioni esercitate);

    Per la nomina a guardia giurata occorrono buona condotta e particolare affidabilità, da mantenere nel tempo; la valutazione è funzionale alla tutela di beni e persone e può basarsi su un giudizio prognostico.

  • art. 167 c.p.

    L’estinzione opera in caso di una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, “se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole” e viene disposta con pronuncia del Giudice dell’esecuzione competente che, nel caso di specie, manca.

    L'estinzione prevista dall'art. 167 c.p. presuppone, oltre alle condizioni temporali e di condotta richiamate, una pronuncia del giudice dell'esecuzione; il solo certificato del casellario non dimostra che l'estinzione sia intervenuta.

  • art. 445, comma 1, c.p.p.

    In via preliminare, occorre osservare che la nomina a guardia particolare giurata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è subordinata alla sussistenza in capo al richiedente dei requisiti generali previsti dagli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), nonché dei requisiti specifici sanciti dall’art. 138 del medesimo testo normativo.

    La disposizione è richiamata dal giudice, insieme all'art. 460, comma 5, c.p.p., quale disciplina della dichiarazione di estinzione del reato nei casi indicati; il testo non espone ulteriori dettagli interpretativi autonomi.

  • art. 460, comma 5, c.p.p.

    In via preliminare, occorre osservare che la nomina a guardia particolare giurata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è subordinata alla sussistenza in capo al richiedente dei requisiti generali previsti dagli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), nonché dei requisiti specifici sanciti dall’art. 138 del medesimo testo normativo.

    La disposizione è richiamata dal giudice, insieme all'art. 445, comma 1, c.p.p., quale disciplina della dichiarazione di estinzione del reato nei casi indicati; il testo non espone ulteriori dettagli interpretativi autonomi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    In merito al silenzio del ricorrente a fronte del preavviso di rigetto, egli ritiene che esso non possa costituire elemento di valutazione negativa in quanto il mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 10-bis nulla aggiunge alla rilevanza giuridica dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato.

    Il testo riporta la norma nell'esposizione della censura del ricorrente, ma non formula una specifica interpretazione giudiziale sul rilievo del mancato invio di osservazioni; il motivo non ha comunque determinato l'annullamento del diniego.

  • art. 658 c.p.

    Il ricorrente sostiene che la denuncia per procurato allarme sia stata archiviata ma non deposita alcuna prova in tal senso.

    La denuncia è stata considerata nell'ambito della valutazione amministrativa della buona condotta; in giudizio, l'interessato non ha dimostrato l'archiviazione invocata.

Massime di principio

  • La valutazione della buona condotta e dell'affidabilità richiesta per la nomina a guardia particolare giurata è prognostica e precauzionale; l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, da esercitare in funzione della sicurezza pubblica e della specificità delle mansioni, con un giudizio sindacabile per irrazionalità e incoerenza e nel rispetto della proporzionalità.
  • La dichiarazione di estinzione del reato non impedisce automaticamente all'amministrazione di considerare i fatti storici ai fini della valutazione prognostica di affidabilità; il provvedimento non può tuttavia trasformare tale facoltà in un automatismo espulsivo, dovendo valutare la pertinenza dei fatti rispetto all'attività autorizzata.
  • Il solo certificato del casellario non dimostra l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p.; nei casi previsti occorre la pertinente pronuncia del giudice dell'esecuzione.
  • Chi deduce che una denuncia o un procedimento sia stato archiviato deve fornire elementi che consentano di accertarlo e di valutare la condotta sottostante; in mancanza, la censura non scalfisce la valutazione amministrativa fondata sugli elementi disponibili.
  • La sospensione condizionale della pena non costituisce, di per sé, prova della buona condotta successiva alla condanna, poiché è concessa prima della verifica della condotta successiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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