Parere n. 438/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/585890 di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, provvedimento n. K10/585890 del 7 gennaio 2020
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, sostenendo di non aver mai riportato condanne penali né di essere stato segnalato per furto e deducendo violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e travisamento dei fatti. Il provvedimento ministeriale fondava il diniego su plurime notizie di reato, su una condanna per violazione dell'art. 625 c.p. e sull'affidamento ai servizi sociali per violazione dell'art. 624 c.p., ritenendo tali elementi indicativi di inaffidabilità, di non compiuta integrazione e di scarsa adesione alle regole dell'ordinamento. La questione sottoposta alla Sezione riguarda, in particolare, la correttezza e la sufficienza dell'istruttoria ministeriale, nonché l'esatta consistenza e gli esiti delle vicende penali richiamate nel diniego.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. Considerata la precisa contestazione del ricorrente circa l'inesistenza di condanne e segnalazioni per furto, ha disposto un supplemento istruttorio a carico del Ministero dell'interno. Il Ministero dovrà depositare entro sessanta giorni una relazione integrativa puntuale e documentata, chiarendo le circostanze poste a fondamento del diniego e gli esiti precisi delle notizie di reato indicate nel provvedimento. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per eventuali controdeduzioni; queste ultime dovranno essere incluse nella relazione integrativa. La decisione sul ricorso è stata sospesa e rinviata a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Istruttoria sulle vicende penali richiamate nel diniego
A fronte della contestazione del ricorrente di non aver riportato condanne penali e di non essere mai stato segnalato per furto, il Ministero deve chiarire, mediante documentazione puntuale, la consistenza delle vicende penali poste a fondamento del provvedimento e gli esiti precisi delle notizie di reato indicate.
Contraddittorio sulle risultanze istruttorie
La relazione integrativa deve essere previamente inviata al ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni, che devono essere trasmesse insieme alla relazione al Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
residenza legale nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni
La disposizione costituisce il fondamento della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; il relativo potere amministrativo è descritto nel provvedimento come altamente discrezionale.
art. 3 legge n. 241/1990
È richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione del diniego.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il Ministero dichiara di avere comunicato al richiedente il preavviso di diniego e di avere valutato le osservazioni presentate.
art. 624 c.p.
È richiamato nel provvedimento impugnato in relazione a una vicenda per la quale il richiedente sarebbe stato affidato ai servizi sociali.
art. 625 c.p.
È richiamato nel provvedimento in relazione a una condanna e a plurime notizie di reato; la Sezione ha chiesto di accertare documentalmente gli esiti delle vicende indicate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
art. 10 del regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente contesta in modo puntuale l'esistenza o la riferibilità dei fatti posti a fondamento di un provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve fornire una verifica istruttoria documentata e specifica, non potendo limitarsi al richiamo sintetico di risultanze non chiarite.
- Nel ricorso straordinario, qualora gli atti non consentano di accertare con sufficiente precisione i fatti decisivi per la controversia, il Consiglio di Stato può sospendere la decisione e disporre incombenti istruttori, assicurando al ricorrente la possibilità di esaminare le nuove risultanze e formulare controdeduzioni.
- La relazione integrativa richiesta in sede consultiva deve comprendere anche le osservazioni del ricorrente quando il loro esame sia necessario per verificare la fondatezza dei presupposti dell'atto impugnato.
Diniego della cittadinanza italiana e supplemento istruttorio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il diniego della cittadinanza italiana richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha disposto un supplemento istruttorio.
Domanda e provvedimento impugnato
Il richiedente aveva presentato domanda il 23 settembre 2015, dichiarando di risiedere legalmente in Italia da almeno dieci anni. Il Ministero dell'interno ha respinto l'istanza con provvedimento del 7 gennaio 2020, notificato il 20 febbraio 2020.
Il diniego richiamava:
- una notizia di reato del 14 settembre 2011 per violazione dell'art. 625 c.p.;
- una condanna del 25 giugno 2012 per violazione dell'art. 625 c.p.;
- ulteriori notizie di reato del 29 giugno 2012 e del 12 novembre 2012 per violazione dell'art. 625 c.p.;
- l'affidamento ai servizi sociali il 17 ottobre 2014 per violazione dell'art. 624 c.p.
Secondo il Ministero, tali elementi costituivano indici di inaffidabilità, di non compiuta integrazione nella comunità nazionale e di scarsa adesione ai principi dell'ordinamento giuridico. Il provvedimento qualificava inoltre la concessione della cittadinanza come espressione di un potere altamente discrezionale, da esercitare attraverso una valutazione complessiva degli elementi emersi nell'istruttoria.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego deducendo violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e travisamento dei fatti.
In particolare, ha contestato di avere riportato condanne penali o di essere mai stato segnalato per furto, sostenendo invece di poter dimostrare un ottimo inserimento sociale e lavorativo.
Il Ministero, nella relazione trasmessa l'11 gennaio 2024 e partecipata al ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare, rivendicando la correttezza del proprio operato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha definito nel merito la legittimità del diniego. Ha rilevato che le contestazioni del ricorrente investono direttamente i fatti posti a fondamento del provvedimento e che, allo stato degli atti, non è possibile verificare con sufficiente precisione:
- l'effettiva esistenza delle condanne e delle notizie di reato;
- la loro riferibilità al ricorrente;
- gli esiti precisi delle vicende penali indicate nel diniego;
- la consistenza degli elementi utilizzati dal Ministero per formulare il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione.
La Sezione ha quindi ritenuto necessario acquisire una relazione integrativa puntuale e documentata.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Il Ministero dell'interno dovrà depositare la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. Prima del deposito, la relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, che dovrà disporre di un termine non inferiore a venti giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
La relazione dovrà contenere anche le osservazioni del ricorrente. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il Consiglio di Stato potrà decidere il ricorso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Esito del parere
La Sezione ha sospeso la decisione e ha rinviato la trattazione a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il parere ha dunque natura interlocutoria: non accoglie né rigetta il ricorso, ma dispone l'integrazione dell'istruttoria e assicura il contraddittorio del ricorrente sulle risultanze acquisite.
Sono state inoltre disposte la trasmissione del parere al Ministero dell'interno e al ricorrente e l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i terzi citati.
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