Cassazione Penale, Ordinanza n. 36504/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza sulla recidiva generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, deducendo in modo generico l'erronea ritenuta sussistenza della recidiva. Dal testo emerge che la censura mirava a contestare la valorizzazione, ai fini del giudizio sulla recidiva, di plurime precedenti vicende processuali ritenute sintomatiche di una persistente pericolosità. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali precedenti, per quanto analoghi ai fatti oggetto del processo, erano stati correttamente considerati irrilevanti in senso favorevole all'imputato rispetto alla sua ininterrotta pericolosità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta correttamente valutata alla luce delle precedenti vicende processuali dell'imputato, considerate sintomatiche di una perdurante pericolosità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; una doglianza meramente generica è inammissibile.
- Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare le precedenti vicende processuali dell'imputato quando esse siano sintomatiche di una persistente e non interrotta pericolosità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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