Cassazione Penale, Ordinanza n. 26078/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bari nei confronti dell'imputato per furto in abitazione. In cassazione è stato proposto un unico motivo, riferito all'applicazione della recidiva. La Corte di legittimità ha rilevato che tale doglianza non era deducibile perché non era stata specificamente devoluta con l'atto di appello: la sentenza impugnata aveva infatti evidenziato che la questione non aveva formato oggetto di motivo di gravame, e la mera prospettazione generica in appello non può bastare a introdurre per la prima volta in cassazione una censura poi sviluppata in modo specifico nel ricorso.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indicato come norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la condanna in appello.
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella verifica di deducibilità del motivo in sede di legittimità, poiché la censura non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non devoluta in appello.
art. 591 c.p.p.
Base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specifica devoluzione del motivo nei gradi precedenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni nuove che non abbiano costituito specifico motivo di appello; la Cassazione non può essere investita per la prima volta di una censura non devoluta al giudice di merito.
- La generica menzione di un profilo di doglianza nell'atto di appello non equivale a specifica deduzione del motivo: ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario che la questione risulti effettivamente e puntualmente devoluta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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