Cassazione Penale, Sentenza n. 31610/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha richiesto, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., il riconoscimento del ristoro nella forma specifica (riduzione della pena) per presunta violazione dell'art. 3 CEDU relativa a periodi di detenzione antecedenti. Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendo che l'azione dovesse essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione relativo al periodo contestato (cessato il 21/07/2019), mentre la domanda era stata presentata il 9/11/2020, oltre il termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la motivazione del Magistrato di sorveglianza che aveva accertato la decadenza ex art. 35-ter, comma 3, Ord. pen. per tardività della domanda. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la forma specifica del ristoro non è ammissibile per periodi già espiati se del tutto slegati dall'esecuzione in corso. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e con richiamo alla Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Regola il rimedio risarcitorio per violazione dell'art. 3 CEDU: il comma 3 prevede la decadenza se l'azione non è proposta entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione; la forma specifica (riduzione della pena) è applicabile solo se il periodo contestato è collegato all'esecuzione in corso, altrimenti è ammesso solo il ristoro in forma monetaria.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al Magistrato di sorveglianza di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza presentata dal detenuto; è stato usato per respingere l'istanza per tardività.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo è manifestamente infondato; applicato per rigettare il ricorso del detenuto.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la statuizione sulla somma da versare alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Richiamato nel combinato con l'art. 35-ter per sottolineare che rileva il pregiudizio subito dal detenuto; tuttavia tale rilievo non elimina l'effetto della decadenza prevista dal comma 3 dell'art. 35-ter.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1: sentenze Molluso, Di Trapani, Harnifi e altre)
Sez.1, n.54862 del 17/01/2018 Molluso; Sez.1, n.31042 del 02/10/2020 Di Trapani; Sez.1, n.40909 del 24/03/2017 Harnifi
Principio consolidato: il ristoro nella forma specifica non è ammissibile per esecuzioni pregresse del tutto slegate dall'esecuzione in corso; il Magistrato di sorveglianza è competente a decidere sull'istanza, ma deve verificare la decadenza prevista dall'art.35-ter, comma 3.
art. 23 d.l. n.137/2020
Richiamato solo in relazione alla formalità con cui il Sostituto Procuratore generale ha rassegnato le conclusioni; non incide sul merito della decisione.
Corte costituzionale, sentenza n.186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) per impugnazioni irrituali o dilatorie.
Massime di principio
- La domanda di ristoro ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen. deve essere proposta entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione relativo al periodo contestato; il mancato rispetto comporta la decadenza e l'inammissibilità.
- Il Magistrato di sorveglianza è competente a giudicare le istanze ex art.35-ter anche se il periodo contestato concerne una esecuzione ormai cessata, purché il richiedente sia attualmente detenuto; tuttavia deve verificare l'eventuale decadenza temporale.
- La forma specifica del ristoro (riduzione di pena) è ammissibile soltanto quando il periodo di detenzione lesivo sia collegato all'esecuzione in corso; per periodi del tutto slegati la tutela possibile è solo di tipo monetario.
- L'inizio di una nuova detenzione per altri provvedimenti non riporta automaticamente in vita il diritto a chiedere il ristoro nella forma specifica per una precedente detenzione già espiata se non sussiste continuità rilevante.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili dalla Cassazione e comportare condanna alle spese e, in casi di impugnazioni irrituali, l'applicazione di somme alla cassa delle ammende.
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