Cassazione Civile, Ordinanza n. 36282/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento di euro 207.241,20 a titolo di corrispettivo di prestazioni rese nell'ambito di un contratto di appalto per servizi di facility management relativi alle parti comuni di un complesso industriale. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, in via principale, la carenza di legittimazione passiva e, in via riconvenzionale, la nullità del contratto per asserita indeterminatezza dell'oggetto e comunque l'inesistenza di un accordo contrattuale dal 1 luglio 2003. Rigettata l'opposizione in primo grado e confermata la decisione in appello, la società opponente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1321 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto validamente integrato nel contratto il capitolato speciale, pur non sottoscritto, senza una chiara volontà negoziale di recepimento; 2) violazione dell'art. 1346 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c. per non avere ravvisato l'indeterminatezza del contratto; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c. per la ritenuta prova dell'esecuzione delle prestazioni e per l'apprezzamento delle prove; 4) violazione degli artt. 1362 e 1321 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c. per avere considerato infondata l'eccezione relativa alla mancata allegazione del piano qualità alle fatture, valorizzando le deposizioni testimoniali e la documentazione disponibile presso il sito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il richiamo contrattuale a un documento distinto integra per relationem le relative previsioni, che diventano clausole concordate senza necessità di specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c.; nel caso concreto il contratto rinviava espressamente al capitolato per modalità di disdetta e rinnovo, con previsione di tacito rinnovo annuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non indicava alcun principio interpretativo di legittimità asseritamente violato e mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, chiarendo che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata, mentre la doglianza riguardava in realtà la valutazione del materiale probatorio; analogamente, la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera forza persuasiva attribuita alle prove. Il quarto motivo è stato pure dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente veste di violazione di legge, censurava ancora una volta l'apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione può dedurre la violazione di legge, ma la censura deve indicare il principio giuridico effettivamente violato e non risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto è ammesso solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale nei termini consentiti dalla norma.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto deve seguire i criteri legali di ermeneutica; il ricorso al rinvio a un capitolato può essere letto come valido recepimento per relationem se il richiamo è espresso.
art. 1321 c.c.
Viene richiamato come norma definitoria del contratto, ma la Corte non ravvisa violazioni nella ricostruzione della volontà negoziale operata dai giudici di merito.
art. 1346 c.c.
La doglianza di indeterminatezza dell'oggetto è stata reputata inammissibile poiché mirava a contestare in fatto l'accertamento del contenuto contrattuale.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice lo pone a carico di una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sostanziali; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove.
art. 113 c.p.c.
La norma è evocata insieme alle censure di merito, ma non emerge una sua autonoma violazione idonea a fondare il ricorso.
art. 115 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta la diversa attendibilità attribuita alle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa e la maggiore forza persuasiva attribuita a talune prove rispetto ad altre rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 1341 c.c.
Le clausole di un documento richiamato espressamente nel contratto si intendono approvate per relationem e non richiedono una specifica sottoscrizione separata, salvo i casi previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un contratto richiama espressamente un capitolato o altro documento separato per integrare la disciplina negoziale, le previsioni richiamate possono considerarsi parte integrante del regolamento contrattuale per relationem, senza necessità di una distinta approvazione scritta, se il rinvio è chiaro e inequivoco.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge deve individuare il preciso principio giuridico disatteso; se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle clausole o una rivalutazione delle prove, essa è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata; non è configurabile quando si contesti soltanto il convincimento raggiunto dal giudice sulla base delle prove acquisite.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
- La dedotta indeterminatezza dell'oggetto contrattuale non può essere fatta valere in cassazione come questione di puro fatto se, in sostanza, si contesta l'accertamento di merito sul contenuto del contratto e sulla documentazione richiamata.
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