Sentenza n. 1078/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia presentata dalla ricorrente, ex art. 91, co. 5, del d.lgs. n. 159/2011, il -OMISSIS-, volta ad ottenere la revisione del provvedimento interdittivo e il rilascio della liberatoria antimafia; nonché per la declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia e di revisione del provvedimento interdittivo
Esito
La controversia
La società ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, volta a ottenere l'aggiornamento dell'informativa antimafia, la revisione dell'interdittiva e il rilascio della liberatoria antimafia. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha rappresentato che la posizione della società era stata definita con esito liberatorio. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la società aveva conseguito l'utilità sostanziale perseguita con il ricorso, ossia la definizione liberatoria della propria posizione antimafia. Il Collegio ha tuttavia compensato integralmente le spese di giudizio, ritenendo equo valorizzare la pronta risposta fornita dalla Prefettura. Secondo il richiamato principio, alla cessazione della materia del contendere non consegue necessariamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale leale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La disposizione è indicata quale base dell'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia presentata dalla società.
art. 88 c.p.c.
Il principio di lealtà processuale può giustificare, in caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese in ragione del comportamento dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue integralmente l'utilità sostanziale perseguita mediante l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese non deve necessariamente seguire la soccombenza virtuale: il giudice può compensarle valorizzando il comportamento processuale leale e la pronta risposta dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 88 c.p.c.
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