Cassazione Penale, Sentenza n. 15711/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava per la maggior parte di essi la misura cautelare disposta per reati commessi in materia di stupefacenti. Le censure dedotte sono prevalentemente di vizio motivazionale: si contesta la mancanza di adeguata motivazione circa la sussistenza del reato associativo ex art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309 (sia nella forma ordinaria che nelle ipotesi attenuate), la mancata considerazione di elementi indicativi di scarsa organizzazione (assenza di cassa comune, base logistica, scorte, limitata disponibilità di denaro), la erronea qualificazione dei ruoli contestati (in particolare rispetto a Turnacco Aniello e Castaldo Bruno, ritenuti apicali dall'ordinanza) e l'insufficiente valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con argomentazioni ritenute generiche o di stile. Viene inoltre dedotta violazione dell'art. 292 c.p.p. sul contenuto e l'autonomia della motivazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Il collegio ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga un'ampia, articolata e motivata ricostruzione fattuale e probatoria che documenta la sussistenza di due distinti sodalizi e ne descrive i caratteri (stabilità dell'intesa, continuità, ripartizione di ruoli, modalità operative, fonti di approvvigionamento comuni, intercettazioni e sequestri). La Corte ha osservato che molte doglianze erano di mero merito e quindi inammissibili in Cassazione, e che i ricorrenti non hanno messo in relazione critica e puntuale le loro censure con i passaggi dell'ordinanza impugnata. Quanto all'ipotesi attenuata e alla contestazione dei ruoli apicali, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito adeguati riscontri e argomentazioni (anche intercettive) per ritenere sussistenti i gravi indizi per i reati associativi e per escludere la lieve entità ai fini cautelari. Per queste ragioni i ricorsi sono stati respinti e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato loro addebitato l'onere delle spese processuali e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi investigativi (continuità, pluralità di condotte, ripartizione dei ruoli, linguaggio codificato, modus operandi, approvvigionamenti ripetuti), sussistano gravi indizi della fattispecie associativa contestata (capo 1A e 1B per le persone interessate). Per la forma 1B la qualificazione è stata limitata ad alcuni indagati secondo le risultanze.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6
La Corte ha ritenuto non applicabile l'ipotesi attenuata nella fase cautelare perché il Tribunale ha riscontrato elementi che escludono la lieve entità: numerosità e continuità delle cessioni, modalità idonee alla diffusione capillare, approvvigionamenti giornalieri e profitti ingenti.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Richiamata nella valutazione sull'eventuale configurabilità di un'attività di lieve entità; la Corte condivide il Tribunale nel ritenere che i fatti non rientrino in tale ipotesi, per le stesse ragioni oggettive sopra descritte.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c) e cbis
La censura relativa alla presunta mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari è stata ritenuta generica e priva di puntuale confronto con i passaggi dell'ordinanza; la Corte sottolinea che l'affermazione generica non avvia il necessario sindacato di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicazione dell'onere delle spese e della sanzione pecuniaria (contributo alla Cassa delle ammende) a causa dell'inammissibilità del ricorso, salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la somma è stata fissata in euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte di Cassazione in relazione ai presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria; la Corte ha rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque è stato disposto l'onere di spesa e il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari la censura di merito sul materiale probatorio è normalmente inammissibile: va indicato un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non è consentita la riconsiderazione puntuale dei fatti.
- Per contestare la qualificazione di associazione ex art. 74 occorre affrontare dettagliatamente gli elementi costitutivi: stabilità dell'intesa, continuità, concertazione di più condotte, ripartizione dei ruoli, modalità operative, fonte comune di approvvigionamento; critiche generiche non sono efficaci.
- Per ottenere il riconoscimento della forma attenuata o della lieve entità (art. 74 comma 6, art. 73 comma 5) in sede cautelare è necessario documentare la sporadicità, l'assenza di continuità, la limitatezza quantitativa e l'assenza di organizzazione: il verificarsi di approvvigionamenti ripetuti, modalità di diffusione capillare e profitti consistenti ostano all'attenuazione.
- Le doglianze sulla posizione e sul ruolo (es. apicalità) sono, di regola, questioni di fatto e pertanto difficilmente ammissibili in Cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di una manifesta contraddittorietà o lacunosità motivazionale.
- Se si eccepisce carenza motivazionale ai sensi dell'art. 292 c.p.p. è necessario indicare con precisione i passaggi dell'atto impugnato ritenuti carenti o contraddittori: un richiamo generico alla presunta "mancanza di autonoma valutazione" non è sufficiente.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'addebito delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica delle censure e predisporre un confronto argomentativo puntuale con il provvedimento impugnato.
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