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Sentenza

Sentenza n. 3709/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 555/2025 (n. 138/2025 rg), passata in giudicato e per l’effetto; ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia emananda, di adeguarsi al contenuto della sentenza ottemperanda; nominare, in ogni caso, un Commissario ad Acta, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Varese o di altro soggetto che l'Ecc.mo Tribunale riterrà idoneo, affinché, previa inutile decorrenza del termine di cui sopra, si sostituisca all'Amministrazione inadempiente e compia tutti gli atti necessari a dare integrale attuazione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202601189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 555/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 giugno 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2023/24 e 2024/25, riconoscendo un importo di 500 euro per ciascun anno e condannando il Ministero all'accredito complessivo di 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. È stato nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di attivare gli strumenti esecutivi nei confronti dell'Amministrazione statale e, nel caso concreto, concorre a integrare i presupposti per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, anche pronunciata dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, abbia imposto all'amministrazione un obbligo di attribuzione di un beneficio e l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
  • La notifica del titolo esecutivo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale e per chiedere l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, può utilizzare gli strumenti contabili del pagamento in conto sospeso previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuta la liquidazione di un compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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