Cassazione Civile, Ordinanza n. 10187/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promissario venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti. Il promissario venditore agiva per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva in luogo del contratto definitivo non concluso, oltre alla penale per ritardo, alla compensazione con il saldo prezzo e al risarcimento del danno; in subordine domandava il recesso dal preliminare e il doppio della caparra confirmatoria. Il promissario acquirente si costituiva eccependo la nullità del preliminare per violazione dell'art. 2744 c.c., sostenendo che l'atto fosse in realtà funzionale a garantire la restituzione di un prestito erogato al figlio dell'acquirente e che il rapporto celasse un mutuo usurario. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea ritenendo non provata l'esistenza del mutuo; la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto di essere vincolata agli esiti del giudizio penale sulla vicenda usuraria, senza procedere a una autonoma valutazione delle risultanze penali insieme al restante materiale istruttorio civile. La proposta ex art. 380-bis c.p.c. ha ritenuto il motivo inammissibile o comunque manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello non si era limitata a recepire acriticamente il processo penale, ma aveva motivato autonomamente sulla insussistenza del collegamento tra preliminare e restituzione del prestito, valorizzando il saldo prezzo, i versamenti mensili di euro 2.000 per il godimento dell'immobile e la vicinanza temporale tra preliminare e definitivo, elementi incompatibili con la tesi della garanzia di un mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente e rispettosa del minimo costituzionale, avendo autonomamente escluso la natura fiduciaria o di garanzia del preliminare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, nonché al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e di una somma in favore della cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Consente la pronuncia costitutiva in luogo del contratto definitivo non concluso, se ricorrono i presupposti dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
art. 2744 c.c.
È evocato dall'eccezione di nullità per patto commissorio; la Corte di merito ha escluso che il preliminare avesse funzione di garanzia di un prestito.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta non fondata, perché la Corte d'appello ha deciso la questione devoluta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata, condivisa dal collegio.
art. 96 c.p.c.
Applicati in conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, né è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.
- La doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. è infondata quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato e deciso la questione dedotta, sia pure con motivazione non aderente alla prospettazione della parte.
- Il giudice civile può valutare autonomamente le risultanze di un procedimento penale insieme agli altri elementi di prova del giudizio civile; non è vincolato a un recepimento acritico dell'esito penale.
- Una motivazione che dia conto degli elementi fattuali decisivi e consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito è sufficiente a resistere al sindacato di legittimità, se rispetta il minimo costituzionale.
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