Sentenza del 17/02/2016 n. 3114 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano la cartella di pagamento relativa all'imposta principale di successione, all'INVIM e alle imposte ipotecaria e catastale, sostenendo che un complesso immobiliare non fosse stato incluso nella dichiarazione di successione. Dopo la riforma della decisione favorevole ai contribuenti, proponevano revocazione ex art. 395, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., affermando di avere rinvenuto tardivamente una nota del 5 maggio 1986, dalla quale sarebbe risultata l'omessa trascrizione del complesso immobiliare e quindi la sua esclusione dalla dichiarazione. In Cassazione denunciavano inoltre omessa pronuncia, omessa o insufficiente motivazione e mancata valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva formalmente respinto entrambe le domande di revocazione, sebbene avesse motivato adeguatamente solo quella fondata sull'art. 395, n. 3, c.p.c.; tuttavia, la censura dei contribuenti era stata formulata come omessa pronuncia, mentre il vizio eventualmente configurabile sarebbe stato un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte ha inoltre ritenuto incensurabile in cassazione la valutazione della CTR circa la non decisività della nota di trascrizione, trattandosi di apprezzamento di merito adeguatamente motivato. Essendo irrilevante il documento, è stata ritenuta assorbita la questione della forza maggiore che avrebbe impedito ai contribuenti di reperirlo tempestivamente. I contribuenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
Revocazione per dolo di una parte in danno dell'altra e per rinvenimento di documenti decisivi non prodotti per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
La revocazione richiede la ricorrenza rigorosa dei relativi presupposti. In particolare, per il n. 3 il documento tardivamente rinvenuto deve essere realmente decisivo e non reperibile tempestivamente per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia formalmente deciso sulla domanda, anche se la motivazione risulti eventualmente insufficiente o mancante. In tal caso il vizio deve essere dedotto come difetto di motivazione e non come violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il motivo consente di denunciare errori processuali, ma la specifica qualificazione del vizio deve corrispondere alla doglianza effettivamente sviluppata nel ricorso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
L'omessa esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione tributaria integra un vizio di motivazione, distinto dall'omessa pronuncia.
Art. 115 disp. att. c.p.c.
Rinvio dell'udienza per grave impedimento del difensore.
La malattia o l'impedimento del difensore giustificano il rinvio solo se viene dimostrata anche l'impossibilità di sostituzione; altrimenti la questione riguarda la mera organizzazione professionale.
Massime di principio
- La revocazione per documento nuovo è ammissibile solo se il documento è decisivo per l'esito della causa e non era oggettivamente reperibile prima per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
- Il semplice rinvenimento tardivo di un documento pubblico, facilmente ottenibile presso una pubblica amministrazione, normalmente non dimostra una causa di forza maggiore.
- La valutazione della decisività e dell'attendibilità di una prova documentale appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione è adeguata, coerente e non apparente.
- Quando il giudice respinge formalmente una domanda ma non ne illustra le ragioni, la censura corretta riguarda il difetto di motivazione della sentenza, non l'omessa pronuncia.
- Un documento non decisivo rende irrilevanti le ulteriori questioni relative alla tempestività della sua produzione o all'esistenza di una causa di forza maggiore.
- In presenza di un atto tributario fondato su una precedente decisione giudiziale, la contestazione deve dimostrare concretamente che il nuovo documento avrebbe potuto modificare l'esito della controversia, non soltanto che presenta una diversa ricostruzione dei fatti.
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