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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20789/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto illegale l'applicazione dell'aumento per recidiva introdotto in sede di rinvio e la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte sanzionatoria e ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione e euro 1.333 di multa ai sensi dell'art. 620 lett. l c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, nel giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione, ha riqualificato la condotta (cessione di 17 grammi di cocaina e detenzione di oltre 40 grammi di hashish) applicando un aumento sanzionatorio per la recidiva e omettendo la riduzione di un terzo spettante per il rito abbreviato. Il motivo principale è che l'aumento per recidiva è stato introdotto per la prima volta nel giudizio di rinvio senza che fosse stato applicato dal primo giudice né oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, con possibile violazione del divieto di reformatio in pejus; inoltre si contesta la mancata applicazione della riduzione di un terzo per il rito abbreviato.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73, comma 5

    La corte aveva originariamente qualificato la condotta in base a questa norma (traffico e detenzione di stupefacenti); la decisione di merito non è stata censurata su questa qualificazione sostanziale dalla Cassazione nel segmento riportato

  • Codice penale art. 99, comma 4

    Rilevato nella doglianza in ordine alla determinazione della pena, in particolare con riferimento agli effetti delle aggravanti personali sulla misura della pena

  • Codice di procedura penale art. 597, comma 3

    Citato per il principio del divieto di reformatio in pejus: la Corte ha ritenuto che non fosse ammissibile peggiorare la posizione del reo (applicando l'aumento per recidiva) in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero

  • Codice di procedura penale art. 442, comma 2

    Riferito al rito abbreviato e alla relativa riduzione di pena: la Cassazione ha rilevato che la riduzione di un terzo spettante non era stata applicata e pertanto doveva essere riconosciuta nella determinazione definitiva della pena

  • Codice di procedura penale art. 620, lett. l

    Norma che ha consentito alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare la pena, procedendo a un nuovo calcolo sostitutivo del trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Il principio di divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.) impedisce che, in sede di appello o in giudizio di rinvio, la posizione dell'imputato venga peggiorata rispetto a quanto deciso dal primo giudice se non vi è stata impugnazione da parte del pubblico ministero su quel punto
  • Le aggravanti personali (es. recidiva) non possono essere applicate per la prima volta in sede di rinvio quando il primo giudice le aveva implicitamente o esplicitamente disapplicate e il pubblico ministero non le ha impugnate
  • La riduzione della pena per il rito abbreviato va applicata anche in sede di rinvio o successivi giudizi di merito, se spettante, e la sua omissione determina illegittimità del trattamento sanzionatorio
  • La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando la questione è meramente di calcolo aritmetico o di applicazione di regole legali (esclusione di aggravanti illegittime, applicazione di riduzioni spettanti)
  • In casi simili conviene verificare sempre (1) se l'aggravante è stata contestata e impugnata in precedenza, (2) se il pubblico ministero ha chiesto aggravamenti in appello, e (3) l'applicabilità delle riduzioni (es. rito abbreviato) prima di accettare una nuova determinazione della pena

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