Sentenza n. 515/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione di annullamento d'ufficio relativa alla assegnazione di un posto barca presso i pontili galleggianti dell'approdo turistico di Otranto, di ogni altro atto presupposto, annesso e conseguenziale a quello impugnato, anche se tutt’ora sconosciuto al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di annullamento d'ufficio dell'assegnazione di un posto barca presso i pontili galleggianti dell'approdo turistico di Otranto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la determinazione con cui il Comune di Otranto aveva annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, l'assegnazione di un posto barca ottenuta nell'ambito di un avviso pubblico. Il ricorrente sosteneva che l'avviso, con riguardo alla categoria prioritaria riservata alle imprese con sede legale o operativa a Otranto esercenti attività ricettive o attività legate al mare, non richiedesse la titolarità di un'impresa né di una partita IVA. Deduceva inoltre che il possesso di un brevetto di istruttore per attività subacquee e lo svolgimento, anche gratuito, di attività subacquee fossero sufficienti a ricondurre la domanda tra le attività indicate dall'avviso, quali escursioni, noleggi e diving. Il Comune eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, sosteneva la legittimità dell'annullamento, disposto dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali era emersa la mancanza del requisito soggettivo richiesto per la categoria A).
La decisione
Il TAR ha esaminato direttamente il merito, ritenendo di poter prescindere dall'eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato, poiché il ricorso era manifestamente infondato. Ha interpretato l'avviso pubblico nel senso che, per l'accesso alla categoria A), fosse necessario essere titolari di un'impresa con sede legale o operativa nel Comune di Otranto, destinata allo svolgimento di una delle attività ricettive o legate al mare indicate dall'avviso. Il riferimento a escursioni, noleggi, diving e attività analoghe individuava le tipologie di attività economiche esercitabili dalle imprese interessate e non eliminava il requisito soggettivo della titolarità d'impresa. Il ricorrente aveva invece dichiarato il possesso di tale requisito senza che risultasse documentato; il brevetto di istruttore subacqueo e lo svolgimento gratuito dell'attività non erano idonei a sostituire la titolarità dell'impresa richiesta dalla lex specialis. Accertata la carenza di un requisito essenziale, il Comune era legittimato ad avviare il riesame e, secondo quanto risultava dagli atti, aveva adottato l'annullamento d'ufficio nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La carenza di un requisito soggettivo essenziale previsto dall'avviso pubblico legittima l'amministrazione ad avviare il riesame e ad adottare l'annullamento d'ufficio dell'assegnazione, purché siano rispettati i presupposti previsti dalla disposizione.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un avviso pubblico, il riferimento a specifiche attività economiche non elimina un requisito soggettivo espresso, quale la titolarità di un'impresa, quando il testo collega tali attività alle imprese interessate alla procedura.
- Il possesso di un'abilitazione o di un brevetto professionale e lo svolgimento di un'attività, anche gratuitamente, non sono sufficienti a dimostrare la titolarità di un'impresa quando la lex specialis richiede espressamente tale requisito per l'accesso a una categoria prioritaria.
- La carenza di un requisito soggettivo essenziale richiesto dall'avviso pubblico legittima l'amministrazione a riesaminare e annullare d'ufficio l'assegnazione già disposta, nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato nel merito, il giudice amministrativo può prescindere dall'esame di un'eccezione preliminare di rito, definendo la controversia sulla base della ragione più liquida.
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