Sentenza n. 2654/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto codice Pratica P-CE/L/N/2025/108409 -mod. VB dell'istanza di conversione del Permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta in data 02.02.2026 e parimenti notificato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, motivato dalla presentazione dell'istanza oltre 60 giorni dalla scadenza del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale scaduto il 31 dicembre 2024, aveva presentato il 7 marzo 2025 istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. Dopo il preavviso di rigetto, fondato sulla scadenza del titolo e sul decorso di oltre 60 giorni, aveva prodotto osservazioni, documentazione contributiva relativa agli anni 2024 e 2025 e una nuova proposta di assunzione a tempo determinato non stagionale. Il diniego definitivo del 2 febbraio 2026 è stato impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, assumendo che tale disposizione non preveda un termine decadenziale per la domanda di conversione; per eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'amministrazione non avrebbe valutato la pregressa attività lavorativa, la posizione contributiva, l'offerta di lavoro e l'inserimento sociale; per violazione dei principi di proporzionalità e della finalità della disciplina; nonché per violazione dell'art. 97 Cost., in ragione dell'automatismo con cui era stato adottato il diniego.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato esclusivamente sul superamento di 60 giorni dalla scadenza del permesso, senza una valutazione dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998. Tale disposizione richiede lo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e la disponibilità di un'offerta di lavoro subordinato, ma non stabilisce espressamente un termine per la presentazione della domanda né una decadenza. In assenza di una previsione legislativa, il carattere perentorio del termine non può essere desunto in via interpretativa. Il giudice ha inoltre valorizzato l'art. 5, comma 5, del Testo unico sull'immigrazione, che impone di considerare la posizione del richiedente al momento della decisione e gli elementi sopravvenuti, senza attribuire efficacia preclusiva alle irregolarità amministrative sanabili. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto verificare la regolarità dell'attività lavorativa pregressa e l'esistenza e idoneità della nuova offerta di lavoro, anziché respingere automaticamente l'istanza. Il provvedimento è stato annullato, con obbligo di riesame alla luce dei principi espressi, senza predeterminazione dell'esito della nuova valutazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La norma individua requisiti sostanziali per la conversione, ma non prevede un termine per la presentazione dell'istanza né una decadenza; il superamento del termine di validità del permesso non impedisce di per sé la conversione, se risultano comprovati i requisiti sostanziali.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
elementi sopravvenuti; irregolarità amministrative sanabili
L'amministrazione deve valutare la posizione dello straniero al momento della decisione, considerando gli elementi sopravvenuti e senza ritenere automaticamente preclusive le irregolarità amministrative sanabili.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente; il giudizio non verte sulla legittimità formale della comunicazione, ma sulla successiva valutazione amministrativa dei motivi ostativi.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono una valutazione concreta e non automatica della posizione del richiedente.
art. 1 l. 241/1990
Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa impedisce di sacrificare la posizione dello straniero sulla base di un requisito formale non previsto dalla legge come causa ostativa assoluta.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è subordinata alla prova dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e all'esistenza di un'offerta di lavoro subordinato, senza che la disposizione stabilisca un termine decadenziale per la presentazione dell'istanza.
- In assenza di un'espressa previsione legislativa, il termine per la presentazione della domanda di conversione non può essere qualificato come perentorio né il suo superamento può costituire, da solo, causa ostativa assoluta all'accoglimento.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve valutare i requisiti sostanziali esistenti al momento della decisione, inclusi la regolarità dell'attività lavorativa pregressa e l'idoneità dell'offerta di lavoro, non potendo respingere l'istanza mediante un automatismo fondato esclusivamente sulla scadenza del precedente titolo.
- Il superamento del termine di validità del permesso di soggiorno non preclude di per sé la conversione quando siano dimostrati i presupposti sostanziali per il rilascio del titolo per lavoro subordinato, quali un contratto idoneo, mezzi di sostentamento adeguati e concreti elementi di integrazione, ferma restando la verifica amministrativa degli ulteriori requisiti di legge.
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