Cassazione Penale, Sentenza n. 37719/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lecce. Due motivi: 1) censura per erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5, e vizio di motivazione perché non sarebbe dimostrata la destinazione della sostanza a cessione (si sostiene si trattasse di uso personale); 2) censura della confisca di Euro 3.000, sostenendo l'assenza del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato: la somma era stata rinvenuta nell'abitazione della moglie separata e la donna ha dichiarato che si trattava di risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza
La decisione
Primo motivo: inammissibile perché il giudizio si fonda su patteggiamento e l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. limita i motivi di ricorso in Cassazione; il Collegio non può rivedere la rivalutazione del fatto. Secondo motivo: ammesso e fondato. La Corte ha ritenuto mancante il necessario nesso di pertinenzialità tra i 3.000 euro e il reato (detenzione lieve) e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca, disponendo l'immediata restituzione del denaro all'avente diritto. Il ricorso è stato invece rigettato nel resto. Il Procuratore generale viene informato ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Distinzione tra detenzione e cessione; per il c.d. fatto lieve (comma 5) la confisca ordinaria richiede un nesso stretto di pertinenzialità tra bene e reato (strumento, prodotto, profitto o prezzo). Non si applica la confisca di valore prevista dal comma 7-bis in relazione al comma 1
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita le possibilità di ricorso avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai motivi tassativamente indicati; esclude la revisione della valutazione dei fatti e quindi censure che mirino a riesaminare la prova non ricomprese nell'elenco
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Predisposizione del procedimento in forma cartolare (trattazione senza udienza) per il processo penale, richiamata come modalità procedurale adottata nel procedimento
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le comunicazioni alla Procura generale in sede e viene richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 21368/2019, Savin e pronunce successive, Lanzi 17/10/2017 ecc.)
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione contro misure patrimoniali non oggetto dell'accordo in sede di patteggiamento; costante giurisprudenza che delimita i casi di confiscabilità del denaro quando l'imputato è responsabile solo di detenzione e non di cessione
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento i motivi di cassazione sono limitati dall'art. 448, comma 2-bis: non sono ammissibili censure che chiedano una rivalutazione dei fatti o della qualificazione probatoria se non rientranti nei motivi tassativi
- La confisca patrimoniale richiede un nesso di pertinenzialità stretto tra il bene e il reato: il bene deve essere strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato; senza questa prova la confisca è illegittima
- Quando l'imputato è condannato per mera detenzione (fatto lieve), la giurisprudenza tende a escludere la confiscabilità di somme non dimostrate come provento o prezzo di specifiche cessioni
- Somme rinvenute presso terzi o in contesti diversi dal luogo del reato impongono una prova più rigorosa della provenienza illecita; dichiarazioni credibili del terzo che attestino legittima provenienza possono rendere la confisca insostenibile
- Se la sentenza di merito basa la confisca su presupposti non coerenti con la qualificazione del reato accertata (es. assume cessione mentre la condanna riguarda la detenzione), la Corte di Cassazione può annullare la parte relativa alla confisca senza rinvio
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