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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19339/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per inosservanza e errata applicazione delle norme in materia di confisca obbligatoria: il Tribunale di Civitavecchia, nel pronunciare l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per il reato di truffa aggravata commessa 'a distanza di identificazione', ha omesso di disporre la confisca del profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, di beni nella disponibilità del reo per valore equivalente; tale omissione è stata denunciata come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la confisca fosse obbligatoria per effetto del combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter c.p. (in relazione alla fattispecie aggravata dal n. 2-ter del secondo comma dell'art. 640 c.p.), e che la sua omissione nella sentenza di patteggiamento costituisse violazione di legge. La sentenza del Tribunale di Civitavecchia è annullata limitatamente all'omessa statuizione di confisca e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione per il proseguimento del procedimento e la statuizione della confisca.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Nel caso di specie la sentenza è stata resa ai sensi di tale norma ma non ha adempiuto all'obbligo di confisca imposto da altre disposizioni.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    «[i]l pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Limita in linea generale i motivi di cassazione avverso le sentenze di patteggiamento; tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, se nella sentenza manca una misura di sicurezza obbligatoria per legge la censura può essere dedotta con la disciplina generale (art. 606 c.p.p.).

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento della censura in cassazione per inosservanza e errata applicazione della legge penale; utilizzato dal Procuratore generale per contestare l'omessa applicazione della confisca.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Norma collegata alla disciplina della confisca del profitto del reato; letta congiuntamente alle altre norme citate, impone l'obbligatorietà della confisca del profitto per la fattispecie di reato in esame.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede la confisca in valore di beni nella disponibilità del reo quando non è possibile confiscare il profitto direttamente, e quindi integra l'obbligo di recupero del profitto in forma equivalente.

  • n. 2-ter del secondo comma dell'art. 640 cod. pen.

    Individua la specifica aggravante (truffa commessa 'a distanza di identificazione') che rende applicabile la disciplina che comporta l'obbligatorietà della confisca in caso di patteggiamento per tale reato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., limitando i motivi di cassazione avverso le sentenze di patteggiamento, fatto salvo quanto chiarito dalla giurisprudenza in caso di omissione di misure obbligatorie.

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)

    Principio giurisprudenziale per cui la sentenza di patteggiamento che ometta di applicare una misura di sicurezza non è impugnabile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis salvo che la misura sia obbligatoria per legge; in quest'ultimo caso è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento può essere impugnata in cassazione, con la disciplina generale, quando vi sia omissione di misure obbligatorie previste dalla legge; in tali casi l'art. 448 c.p.p. non preclude il ricorso ex art. 606 c.p.p.
  • Se la legge prevede la confisca obbligatoria del profitto di reato (o, in alternativa, la confisca in valore di beni nella disponibilità del reo), la sua mancata statuizione nella sentenza determina una violazione di legge rilevante ai fini dell'impugnazione.
  • Quando non è possibile confiscare il profitto direttamente, il giudice deve comunque valutare la confisca di beni nella disponibilità del condannato per un valore equivalente (meccanismo di confisca in valore previsto da norme collegate).
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento quando rileva omissioni di misure obbligatorie o errori di diritto rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; in caso di accoglimento la Corte di cassazione annulla limitatamente alla parte viziata e rinvia per il completamento.
  • In situazioni analoghe è essenziale censire preventivamente quale norma impone l'obbligatorietà della misura (norma sostanziale) e dedurre l'errore di applicazione in cassazione ex art. 606 c.p.p., documentando il nesso fra fattispecie concreta e obbligo di misura.

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