Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4586/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva ritenuto GREGANTI responsabile agli effetti civili del reato di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) per il trattenimento di documenti aziendali. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per: 1) mancata "altruità" dei documenti informatici prodotti; 2) non considerazione del suo credito certo e delle fatture non pagate rilevanti per l'elemento soggettivo; 3) errata valutazione della sua presunta inerzia nel 2009; 4) omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante la riforma basata su una diversa valutazione delle prove dichiarative; 5) inutilizzabilità delle dichiarazioni di una parte civile per mancata escussione del teste di riferimento (art.191 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure relative alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: essendo la riforma della sentenza di primo grado avvenuta in ragione di una diversa valutazione delle dichiarazioni delle parti civili (prove dichiarative ritenute decisive), l'appello avrebbe dovuto comportare, anche d'ufficio, la rinnovazione dell'istruttoria. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello (al quale è demandata anche la decisione sulla liquidazione delle spese sostenute nel grado). Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che tutela contro l'appropriazione indebita: la sentenza di appello aveva ritenuto integrati gli elementi del reato in relazione al trattenimento di documenti; la Cassazione non ha comunque esaminato nel merito la sussistenza del reato perché ha annullato per vizio procedurale.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ricorda che, se l'appello riforma un'assoluzione sulla base di diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria anche dopo l'introduzione del comma 3-bis dall'art.603 (legge 23/6/2017, n.103).

  • Comma 3-bis art. 603 cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017, n.103)

    Modifica procedurale richiamata: non impedisce l'obbligo, ove ricorra la fattispecie indicata (riforma basata su diversa valutazione di prove dichiarative decisive), di rinnovare l'istruttoria in appello.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sull'escussione dei teste e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni: il ricorrente aveva lamentato inutilizzabilità di dichiarazioni per mancata escussione del teste di riferimento; la questione è stata ritenuta connessa al rilievo più ampio della necessità di rinnovazione dell'istruttoria.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n.22065 del 28/01/2021, Cremonini)

    Principio di legittimità secondo cui l'appello che riformi un'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche dopo le modifiche normative del 2017.

  • Giurisprudenza di merito richiamata (Sez. 2, n.12077 del 17/02/2015 Sgroi; Sez. 2, n.10774 del 25/01/2002 Vollero)

    Precedenti che indicano che la mera omissione di restituzione di cose nell'ambito di un rapporto contrattuale può avere rilievo civilistico e non necessariamente penale (problema dell'elemento soggettivo e della 'interversione' del possesso). Tali indirizzi erano richiamati nella discussione sulla rilevanza penale del trattenimento di documenti.

Massime di principio

  • Se l'appello riforma un'assoluzione fondandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; l'omissione della rinnovazione determina vizio procedurale e annullamento.
  • La rinnovata valutazione di deposizioni rese dalle parti civili non può sostituire, senza rinnovazione probatoria, l'attività istruttoria necessaria quando tali dichiarazioni risultano decisive per la condanna o per la pronuncia di responsabilità civile.
  • La qualificazione come "altruità" di documenti informatici e la loro valutazione probatoria possono essere contestate; tuttavia la valutazione complessiva spetta al giudice ma, se è decisiva, deve poter essere verificata in contraddittorio attraverso la rinnovazione istruttoria.
  • La mera trattenuta di documenti in pendenza di rapporti contrattuali e di richieste di pagamento può avere rilievo civilistico; per configurare appropriazione indebita occorre prova di un comportamento di disposizione 'uti dominus' e della volontà di interversione del possesso, elementi che richiedono accertamenti istruttori accurati.
  • La mancata escussione di testi indicati come rilevanti può rendere inutilizzabili dichiarazioni rese in loro riferimento; ciò va valutato nel contesto dell'intero quadro probatorio e può richiedere integrazione istruttoria.
  • Quando il giudice d'appello cambia la valutazione delle fonti di prova rispetto al primo grado, è prassi corretta (e talvolta obbligatoria) riaprire il dibattimento o consentire nuovi mezzi di prova per evitare decisioni fondate su valutazioni non verificabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.